Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni committenti sono di immediata applicazione anche nei confronti dei rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
(2) Le disposizioni del regolamento che riguardano il contenuto ed il modo di stipulare il contratto si applicano ai contratti i cui bandi o lettera di invito a gara informale siano pubblicati o inviati successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni stesse.67)
(3) Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
(4) Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 38 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.