Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Per norme tecniche relative a prestazioni professionali nell'ambito dei lavori pubblici si intendono quelle definite dall'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.14)
(2) I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16.