(1) L'amministrazione committente indice un concorso di idee o un concorso di progettazione per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico.
(2) Il concorso di idee è una procedura intesa a fornire all'amministrazione committente proposte concettuali o studi per la progettazione.
(3) Il concorso di progettazione è una procedura intesa a fornire all'amministrazione committente un piano o un progetto.
(4) L'amministrazione committente può indire un concorso di idee seguito da un concorso di progettazione, al quale sono ammessi comunque i concorrenti scelti nell'ambito del primo.
(5) L'amministrazione committente ha la facoltà di preselezionare i concorrenti per la progettazione di cui al comma 4 sulla base dei curricula.
(6) Per i lavori di particolarissima rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico l'amministrazione committente può invitare a concorrere anche tecnici di fama internazionale.10)
(7) La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, esperti, in maggioranza tecnici, nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente dell'amministrazione committente.