(1) Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge, e gli appalti di lavori pubblici dei settori speciali, tra i quali figurano quelli riguardanti acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica, trasporti e telecomunicazioni.
(2) Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione relative agli appalti pubblici di servizi, limitatamente ai servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I A della direttiva (servizi di architettura e ingegneria anche integrata e seguenti), alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, alla direttiva 97/52/CEE del Consiglio del 13 ottobre 1997, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, nonché alla direttiva 98/4/CEE del Consiglio del 16 febbraio 1998, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
(3) Il presente regolamento attua il disposto dell'articolo 83, comma 6, lettera a) della legge e adatta il capitolato generale d'appalto alle disposizioni della legge stessa, incorporandolo nel presente regolamento.
(4) Il presente regolamento è applicabile ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e 3 della legge.