(1) L'esercizio deve svolgersi secondo le modalità determinate nel regolamento di esercizio.
(2) Qualora durante il funzionamento dell'impianto vengano accertate anomalie che pregiudicano la sicurezza delle persone, deve essere sospeso l'esercizio.
(3) Non può essere apportata alcuna modifica, nemmeno temporanea, che possa compromettere la sicurezza di funzionamento degli organi meccanici e degli elementi strutturali dell'impianto.
(4) Durante il funzionamento dell'impianto questo deve essere costantemente sorvegliato da almeno una persona in servizio in una delle due stazioni, di modo che essa possa prontamente ed velocemente intervenire ad arrestare l'impianto in caso di necessità.
(5) Dopo la chiusura dell'esercizio stagionale devono essere effettuati tutti i lavori necessari alla buona conservazione dell'impianto. I suoi vari componenti devono essere comunque smontati ed immagazzinati in locale asciutto nel periodo fuori stagione.