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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 41)
Approvazione regolamento alla legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, concernente "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"

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1)

Pubblicato nel B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 17 (Documentazione)

(1) La domanda volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, da presentarsi al sindaco territorialmente competente, è corredata dalla seguente documentazione:

  • a)  progetto in duplice copia di cui all' articolo 2;
  • b)  certificato di conformità redatto in base al collaudo funzionale di cui all' articolo 18;
  • c)  atto di nomina del tecnico responsabile dell' impianto rilasciato dal direttore della scuola di sci;
  • d)  elenco del personale di cui all' articolo 20 firmato dal tecnico responsabile e dal direttore della scuola di sci;
  • e)  regolamento di esercizio firmato dal tecnico responsabile e dal direttore della scuola di sci;
  • f)  copia della polizza di assicurazioni contro i danni e gli infortuni agli utenti, alle cose e a terzi prevista dall' articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3;
  • g)  copia dell' autorizzazione all'esercizio di scuola di sci prevista all'articolo 16 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3.

(2) Il regolamento di esercizio costituisce parte integrante dell'autorizzazione all'esercizio.

(3) Copia della documentazione di cui al comma 1, nonché l'autorizzazione all'esercizio devono essere inviate all'Ufficio provinciale trasporti funiviari dal direttore della scuola di sci, prima della messa in servizio dell'impianto.

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