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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 211)
Regolamento alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, concernente "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e cose"

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27. giugno 2001, n. 26.

Art. 6 (Elenco comunale delle teleferiche)

(1) Secondo l'articolo 4, comma 1, della legge sulle teleferiche ogni comune predispone un elenco delle teleferiche secondo il modello indicato nell'allegato A, allegando una planimetria generale della zona interessata da ogni singolo impianto, rappresentata dalle tavolette in scala 1:25000 dell' I.G.M. (Istituto Geografico Militare) in cui è segnato il tracciato dell'impianto ed un profilo longitudinale in scala 1:1000 con l'indicazione del franco massimo dal suolo delle funi. Questa documentazione deve essere disponibile per la presa in visione da parte dei piloti di aeromobili.

(2) Le teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname (gru a cavo) che vengono montate per un periodo non superiore a tre mesi e le cui funi sono ad un'altezza non superiore alla cima degli alberi circostanti possono non venir riportate nell'elenco comunale.

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