In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 211)
Regolamento alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, concernente "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e cose"

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27. giugno 2001, n. 26.

Art. 4 (Documentazione da presentare per il rilascio del benestare tecnico da parte dell'Ufficio provinciale Trasporti funiviari)

(1) Per il rilascio del benestare tecnico di cui all'articolo 3, comma 3, della legge sulle teleferiche deve essere inviato il progetto in duplice copia al comune competente, allegando la seguente documentazione:

  • a)  relazione tecnica con i dati tecnici e con l' indicazione della destinazione d'uso dell'impianto;
  • b)  planimetria generale della zona interessata dall' impianto, rappresentata dalle tavolette in scala 1:25000 dell' I.G.M. (Istituto Geografico Militare) in cui è segnato a tratto il tracciato dell'impianto;
  • c)  profilo longitudinale della linea in scala 1:1000 o 1:500 con l' indicazione dei franchi minimi e massimi dal terreno sottostante nelle condizioni di linea carica e scarica, tenendo conto della freccia della fune traente, delle pendenze trasversali della zona sorvolata dall'impianto, nonché di tutti gli attraversamenti di strade, corsi d'acqua, linee elettriche e telefoniche, case, fienili, altre funivie ed altre opere pubbliche che possono interessare in qualsiasi modo la costruzione e l'esercizio dell'impianto;
  • d)  disegni d' insieme, in scala 1:50 o 1:100, con l'indicazione delle dimensioni principali delle stazioni, comprensive delle relative recinzioni, disegni d'insieme, in scala 1:50, con l'indicazione delle dimensioni dei sostegni in linea e delle fondazioni nonché dei relativi equipaggiamenti (scarpe per la fune portante, rulliere e relativa sospensione in scala adatta), e dell'attrezzatura meccanica delle stazioni (argano con freni, dispositivi di tensione, puleggia motrice e di rinvio, dispositivi di deviazione per le funi);
  • e)  disegni dei veicoli con l' indicazione delle dimensioni più importanti, completi di carrello, sospensione e fissaggio alla fune traente, illustrando il libero passaggio dei veicoli nel senso longitudinale e trasversale in corrispondenza dei sostegni e fissando un valore massimo dell'intensità del vento durante l'esercizio;
  • f)  schema elettrico e relativa descrizione per la regolazione dei motori dell' argano, dei freni e degli altri dispositivi elettrici di sicurezza (eventuale circuito di sicurezza di linea, telefono, controllo ingresso dei veicoli nelle stazioni);
  • g)  verifiche e calcoli degli elementi più importanti dell' impianto, in particolare:
    • 1)  delle stazioni, dei sostegni di linea tenendo conto dell' effetto del vento, della sicurezza contro il ribaltamento delle stazioni e dei sostegni in linea;
    • 2)  della potenza dell' azionamento, dei freni, verifica dell'aderenza della puleggia motrice;
    • 3)  delle funi nelle condizioni di carico più sfavorevoli (catenarie, escursione del contrappeso, sicurezza dell' appoggio delle funi sui sostegni e del carrello sulla fune portante) con il calcolo dei gradi di sicurezza minimi;
  • h)  documentazione relativa ad eventuali opere di protezione;
  • i)  regolamento di esercizio con istruzioni per le manovre dell' impianto, per la manutenzione, per le prove e verifiche periodiche sugli elementi del medesimo.

(2) Il progetto deve essere firmato da un esperto di funivie di cui all'articolo 6 della legge sulle teleferiche. I progetti riguardanti teleferiche per il trasporto anche di persone devono essere firmati da un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica ed iscritto nel relativo albo professionale.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
ActionActionArt. 1
ActionActionNorme tecniche relative alle teleferiche in servizio privato
ActionActionArt. 1 (Capacità massima delle piccole teleferiche)
ActionActionArt. 2 (Persone ammesse al trasporto)
ActionActionArt. 3 (Durata massima dell'installazione delle teleferiche mobili per cantieri e per il trasporto di legname (gru a cavo))
ActionActionArt. 4 (Documentazione da presentare per il rilascio del benestare tecnico da parte dell'Ufficio provinciale Trasporti funiviari)
ActionActionArt. 5 (Teleferiche mobili per cantieri o per trasporto di legname (gru a cavo))
ActionActionArt. 6 (Elenco comunale delle teleferiche)
ActionActionArt. 7 (Modalità per il collaudo tecnico delle teleferiche)
ActionActionArt. 8 (Albo degli esperti funiviari)
ActionActionArt. 9 (Requisiti richiesti agli esperti e relative competenze e mansioni)
ActionActionArt. 10 (Norme di sicurezza)
ActionActionArt. 11 (Segnalazione delle teleferiche come ostacolo al volo)
ActionActionArt. 12 (Esercizio)
ActionActionAllegato A (articolo 6)
ActionActionLimiti minimi di massimale per l'assicurazione contro i danni
ActionActionNorme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di teleferiche adibite esclusivamente al trasporto di cose
ActionActionAllegato D (articolo 10)
ActionActionb) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico