In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 71)
Immatricolazione e conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile

1)
Pubblicato nel Supp. n. 2 al B.U. 11 aprile 2000, n. 16.

Art. 1 (Competenze)

(1) L'amministrazione provinciale provvede direttamente all'immatricolazione dei veicoli del Servizio antincendi, del Corpo forestale provinciale e della Protezione civile, ed all'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli, in esecuzione dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante il codice della strada, nonché all'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi.

(2) Le competenze di cui al comma 1 vengono esercitate anche nei confronti delle seguenti organizzazioni provinciali di volontariato, operanti nel settore del soccorso e della Protezione civile:

  1. Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol,
  2. Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del C.N.S.A.S.,2)
  3. Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca e
  4. Associazione provinciale per il soccorso acquaticoo - Alto Adige.3)

(3) La Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile provvede in particolare:

  1. all'addestramento, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente di servizio, che abilita alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni;
  2. al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relative all'addestramento di cui alla lettera a);
  3. agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento dei veicoli.
2)
La lettera b) dell'art. 1, comma 2, nella versione tedesca è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 30 luglio 2010, n. 27.
3)
La lettera d) dell'art. 1, comma 2, nella versione italiana è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 30 luglio 2010, n. 27.

Art. 2 (Patente di servizio)

(1) La patente di servizio è rilasciata dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile secondo il modello di cui all'allegato A e si articola in cinque categorie.

(2) La patente della I categoria abilita alla guida di motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate.

(3) La patente della II categoria abilita alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, nonché di macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di III categoria.

(4) La patente della III categoria abilita alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero.

(5) La patente della IV categoria abilita alla guida di autoveicoli compresi nella I, II o III categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle categorie stesse, nonché di autoarticolati destinati al trasporto di persone e di autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali sia richiesta la patente di III categoria, e di altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di II categoria.

(6) La patente della V categoria abilita alla guida di imbarcazioni a motore di lunghezza non superiore a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 CV, per la navigazione fino alla distanza di sei miglia marine dalla costa.

(7) I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino 0,75 tonnellate.

(8) Agli appartenenti ai servizi e organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che abbiano compiuto il 18° anno di età, è rilasciata la patente di servizio per la conduzione dei veicoli o delle imbarcazioni dei servizi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, se sono in possesso di patente di guida civile ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada ( decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) o patente nautica civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, oppure, ai sensi dell'articolo 6, se hanno conseguito l'abilitazione di cui al medesimo articolo.4)

(9) La domanda per il rilascio della patente di servizio, vistata dal responsabile del servizio di appartenenza, deve essere corredata da:

  1. stato di servizio del richiedente, rilasciato dal responsabile del servizio;
  2. qualora i dati dell'Ufficio provinciale Motorizzazione non siano disponibili mediante collegamento informatico, copia della patente di guida civile o della patente nautica civile in corso di validità, la quale deve essere autenticata se non viene presentata personalmente dal richiedente;
  3. due fotografie in formato tessera del richiedente, che devono essere autenticate se non sono presentate personalmente dallo stesso.

(10) Qualora il richiedente non sia titolare di patente di guida civile o di patente nautica civile, oltre allo stato di servizio deve allegare alla domanda di cui al comma 9 il certificato medico di cui all'articolo 3, comma 1, nonché un certificato di nascita e di residenza o la relativa autocertificazione.

(11) Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, del Servizio forestale provinciale e della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, la patente di servizio è rilasciata d'ufficio.

(12) La patente di servizio di I categoria è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, a coloro che prestano servizio civile presso i servizi e le organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che siano titolari di patente civile della categoria corrispondente o superiore.5)

(13) Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso di patente rilasciata dal Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché il personale in possesso di patente di servizio del Corpo forestale dello Stato o il personale in possesso di patente di servizio del Dipartimento protezione civile, e gli addetti in possesso di patente di servizio per vigili del fuoco rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento sono abilitati alla guida dei veicoli a motore o delle imbarcazioni del rispettivo servizio in Provincia.

(14) La patente di servizio non viene rilasciata ai titolari di patenti civili speciali.

(15) La patente di servizio è valida fino al compimento del 65° anno di età o fino all'uscita dal servizio attivo, purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8, ed è prorogabile su richiesta dietro presentazione di una domanda e di uno stato di servizio.

(16) La patente di servizio rilasciata ai sensi del comma 10 ha la stessa validità della patente civile corrispondente.

4)
Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 settembre 2002, n. 34.
5)
Il comma 12 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 16 novembre 2006, n. 63.

Art. 3 (Accertamento dei requisiti fisici e psichici)

(1) L'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici, previsti dalla normativa vigente per il rilascio della patente di guida civile, o della patente nautica civile, è effettuato dalle autorità sanitarie di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.

(2) Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici qualora l'interessato sia titolare di valida patente di guida civile o di patente nautica civile.

(3)6)

6)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.P. 13 settembre 2002, n. 34, e successivamente abrogato dall'art. 2 del D.P.P. 16 novembre 2006, n. 63.

Art. 4 (Verifica della validità della patente di servizio)

(1) L'Ufficio provinciale Servizio antincendi verifica a mezzo di collegamento informatico con l'Ufficio provinciale Motorizzazione la validità della patente di servizio. Le variazioni di categoria o le limitazioni riscontrate in fase di verifica telematica sulla patente civile vengono registrate e stampate su tagliando adesivo, che viene inviato al titolare di patente di servizio, affinché questi lo applichi sulla stessa.

(2) Il titolare di sola patente di servizio o patente nautica di servizio deve presentare, per la verifica della validità della stessa, il certificato medico di cui all'articolo 3, entro il termine previsto per le corrispondenti patenti civili.

Art. 5 (Corso di formazione)

(1) Il Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, su proposta del Direttore dell'Ufficio provinciale Servizio antincendi, approva il programma del corso formativo. Il programma viene predisposto in collaborazione con la Scuola provinciale antincendi o con il Direttore della Ripartizione provinciale Foreste, in osservanza dei contenuti formativi previsti nei corrispondenti programmi adottati dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile.

(2) L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida previsti nel corso di cui al comma 1 sono tenuti rispettivamente da insegnanti e da istruttori di provata capacità, nominati dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, ai quali viene rilasciato il certificato di abilitazione, conforme ai modelli di cui all'allegato B.

(3) I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta "SCUOLA GUIDA - FAHRSCHULE" ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 334, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

(4) L'allievo, nel periodo in cui è iscritto al corso formativo, è autorizzato, durante le esercitazioni, a condurre automezzi o imbarcazioni non in servizio di emergenza, appartenenti alla categoria corrispondente alla patente di servizio che intende conseguire, purché munito di attestato di iscrizione al corso e viaggi con a fianco un collega in possesso di patente della categoria corrispondente, conseguita da almeno dieci anni, oppure di patente di categoria superiore.

Art. 6 (Esami ed attestato di idoneità)

(1) Agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di servizio sono ammessi gli appartenenti ai servizi e organizzazioni che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni teoriche del corso di formazione, e che dimostrino di avere effettuato le ore di guida prescritte.

(2) L'esame di idoneità consiste in:

  1. una prova teorica;
  2. una prova pratica di guida su veicolo o su imbarcazione compresi nella categoria di patente di servizio che si intende conseguire;
  3. una prova pratica di manutenzione ordinaria di veicolo o di imbarcazione compresi nella medesima categoria.

(3) I voti per ciascuna delle prove previste nel comma 2 sono espressi in decimi. Il candidato consegue l'idoneità alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni compresi nella categoria della patente di servizio richiesta, qualora riporti una votazione complessiva non inferiore a sette decimi, e, per ciascuna prova, consegua una votazione non inferiore a sei decimi.

(4) I candidati che non hanno superato una o più prove d'esame sono dichiarati "non idonei" alla guida dei veicoli di servizio e sono ammessi a ripetere le prove non superate, trascorsi almeno trenta giorni dall'esame negativo.

(5) Per ciascun candidato è redatto il processo verbale dell'esame, in conformità al modello di cui all'allegato C. Sulla base delle risultanze favorevoli del verbale d'esame, il Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile rilascia all'interessato l'attestato provvisorio di idoneità abilitante alla guida di veicoli in conformità al modello di cui all'allegato D, o la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni per la specifica categoria in conformità al modello di cui all'allegato A.

(6) Gli autoveicoli impiegati nella prova pratica possono essere non dotati del doppio comando.

Art. 7 (Commissione esaminatrice)

(1) La commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, che la presiede, da un esperto designato dal Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, da un esperto designato dall'Unione provinciale dei vigili del fuoco volontari della provincia di Bolzano, e da un funzionario tecnico dell'Ufficio provinciale Motorizzazione. Se il candidato all'esame appartiene al Corpo forestale provinciale o presta servizio nell'ambito della Protezione civile, l'esperto designato dall'Unione provinciale dei vigili del fuoco volontari della provincia di Bolzano è sostituito da un esperto del rispettivo servizio.

(2) La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile; la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 8 (Sospensione della patente di servizio)

(1) La sospensione della patente di servizio può essere disposta dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, su segnalazione del responsabile del servizio di appartenenza del titolare o delle autorità di pubblica sicurezza, quando il titolare stesso, nell'impiego dei veicoli o delle imbarcazioni, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla conduzione o sull'impiego dei veicoli o delle imbarcazioni di servizio.

(2) La patente di servizio è sospesa quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; il periodo di tempo della sospensione è stabilito da ciascuna di tali norme.

(3) La sospensione della patente di servizio per i casi previsti dal comma 1 non può superare la durata massima di un anno.

(4) La sospensione della patente di servizio comporta per il titolare l'obbligo di consegnarla al responsabile del rispettivo servizio, che ne cura la custodia.

(5) Decorso il periodo di sospensione della patente di servizio, il titolare, prima di rientrarne in possesso, può essere sottoposto ad accertamenti tecnici o psicofisici su disposizione del Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile.

(6) Il Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile dispone la sospensione per il corrispondente periodo della patente di servizio ogni qualvolta venga sospesa la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o la sospensione della patente nautica di servizio ogni qualvolta venga sospesa la patente nautica civile, secondo quanto stabilito dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431. A tal fine il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la disposta sospensione della patente di guida civile o della patente nautica civile e consegnarla al responsabile del servizio di appartenenza per la custodia, che ne dà immediata comunicazione all'Ufficio provinciale Servizio antincendi.

(7) Per la determinazione del periodo di sospensione della patente di servizio, l'Ufficio provinciale Servizio antincendi richiede al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano una certificazione sul periodo di sospensione della patente civile.

Art. 9 (Revoca o declassamento della patente di servizio)

(1) Il Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, su segnalazione del responsabile del servizio di appartenenza del titolare, dispone la revoca della patente di servizio qualora il titolare cessi dal servizio attivo, oppure quando è comprovato che lo stesso non è più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici. In tale evenienza il provvedimento deve essere preceduto da accertamento ai sensi dell'articolo 3.

(2) In caso di revoca, il titolare della patente di servizio deve consegnare immediatamente il documento al responsabile del servizio di appartenenza, che lo trasmette senza indugio al Direttore dell'Ufficio provinciale Servizio antincendi, il quale ne dispone la distruzione, attestando il fatto in apposito processo verbale.

(3) Il Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile dispone d'ufficio la revoca della patente di servizio ogni qualvolta venga revocata al titolare la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o la revoca della patente nautica di servizio ogni qualvolta venga revocata al titolare la patente nautica civile, secondo quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431. A tal fine il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente al responsabile del servizio di appartenenza la disposta revoca della patente civile e consegnare la patente di servizio.

(4) Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca della patente di servizio, l'interessato può riconseguirla, purché sia in possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione di nuova patente.

(5) Il titolare di patente di servizio, in caso di declassamento della propria patente di guida civile, deve comunicarlo immediatamente al responsabile del servizio di appartenenza, che ne da tempestiva comunicazione all'Ufficio provinciale Servizio antincendi.

Art. 10 (Rilascio della patente di servizio ai titolari di patente di guida civile)

(1) Gli appartenenti ai servizi ed alle organizzazioni, titolari di patente di guida civile o di patente nautica civile, possono ottenere il rilascio della patente di servizio secondo le seguenti corrispondenze:

  1. patente di guida civile di categoria B - patente di servizio di I categoria;
  2. patente di guida civile di categoria B ed E - patente di servizio di I e IV categoria;
  3. patente di guida civile di categoria C - patente di servizio di II categoria;
  4. patente di guida civile di categoria C ed E - patente di servizio di II e IV categoria;
  5. patente di guida civile di categoria D - patente di servizio di III categoria;
  6. patente di guida civile di categoria D ed E - patente di servizio di III e IV categoria;
  7. patente nautica civile per imbarcazioni a motore - patente di servizio di V categoria.

(2) Le patenti di servizio rilasciate a chi è titolare di patente civile hanno la stessa validità di quest'ultima, con un termine di tolleranza di 15 giorni.

(3) La patente di servizio non autorizza la conduzione dei veicoli all'estero, se il titolare non sia anche in possesso della patente civile abilitante alla guida dell'automezzo.

(4) Il titolare di patente di servizio, in caso di qualsiasi modifica o inserimento di limitazioni sulla patente civile, deve comunicarlo immediatamente al responsabile del servizio di appartenenza che ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio provinciale Servizio antincendi.

Art. 11 (Immatricolazione dei veicoli)

(1) L'immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dal Direttore dell'Ufficio provinciale Servizio antincendi, su richiesta dei responsabili dei rispettivi servizi, corredata dalla seguente documentazione:

  1. foglio matricolare contenente i dati caratteristici del veicolo in conformità ai modelli di cui all'allegato E;
  2. dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità CE del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all'articolo 76, comma 1 del codice della strada;
  3. certificato d'origine completo dei dati tecnici nonché attestato di corretta esecuzione dell'allestimento secondo le indicazioni di montaggio della casa costruttrice dell'autotelaio, solo nel caso di autotelaio allestito successivamente;
  4. copia autenticata dell'atto omologativo completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche tecniche del veicolo come da modello D.G.M. 405, rilasciato dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
  5. dichiarazione di conformità CE del costruttore, nel caso di autoscala e di autogrù;
  6. contratto notarile di compravendita registrato o documento equiparato; 7)
  7. conferma scritta sul rispetto delle direttive per i veicoli del Servizio antincendi e i veicoli di servizio, se disponibili e se la rispettiva organizzazione dispone di organi provinciali. 8)

(2) I documenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), devono essere prodotti in originale.

(3) Per l'immatricolazione dei veicoli già immatricolati come veicoli civili, la richiesta va corredata dalle copie autenticate della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

(4) Prima dell'immatricolazione dei veicoli di servizio, un tecnico dell'Ufficio provinciale Servizio antincendi effettua una prova tecnico-funzionale.

(5) I documenti di cui al comma 1, lettere da a) a f), e al comma 3 sono conservati presso l'Ufficio provinciale Servizio antincendi e sono resi disponibili in copia qualora l'ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile.

(6) Il Direttore dell'Ufficio provinciale Servizio antincendi, verificata la rispondenza dei valori riportati nel foglio matricolare di cui al comma 1, lettera a), con i dati contenuti nei documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), rilascia per i veicoli a motore e per i veicoli da essi trainati il foglio di via provvisorio conforme al modello di cui all'allegato F o la carta di circolazione conforme al modello di cui all'allegato G. Inoltre procede all'attribuzione della targa ai medesimi, secondo il modello di cui all'allegato H, aggiungendo alle lettere VF e FW per il Servizio antincendi, alle lettere CF e FD per il Corpo forestale provinciale e alle lettere PC e ZS per la Protezione civile, il numero di riconoscimento associandolo al numero di telaio.

(7) Sulle targhe sono apposti gli stemmi della Repubblica Italiana e della Provincia autonoma di Bolzano.

(8) Sui rimorchi non viene apposta la targa ripetitrice.

7)
La lettera f) dell'art. 11, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 31 gennaio 2012, n. 4.
8)
La lettera g) dell'art. 11, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 31 gennaio 2012, n. 4.

Art. 12 (Registro automobilistico)

(1) L'Ufficio provinciale Servizio antincendi cura la tenuta del registro automobilistico dei veicoli a motore e dei rimorchi da essi trainati.

(2) Il registro automobilistico riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati del veicolo contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione del veicolo, e indica il servizio cui è in dotazione.

(3) L'Ufficio provinciale Servizio antincendi cura inoltre la tenuta del registro automobilistico dei veicoli storici del Servizio antincendi per i veicoli immatricolati da oltre 30 anni e non più in servizio. I veicoli iscritti nel registro dei veicoli storici non sono soggetti a verifica periodica e per la loro circolazione su strada devono essere dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal Direttore dell'Ufficio provinciale Servizio antincendi.

Art. 13 (Verifiche periodiche)

(1) L'Ufficio provinciale Servizio antincendi provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli su specifica richiesta del proprietario del veicolo, nei seguenti periodi di tempo:

  1. per gli autoveicoli adibiti al trasporto infermi ogni anno;
  2. per i veicoli con peso totale superiore a 3,5 tonnellate ogni tre anni;
  3. per i veicoli con peso totale fino a 3,5 tonnellate, ogni cinque anni. 9)

(2) Per le verifiche periodiche di idoneità, l'Ufficio provinciale Servizio antincendi si avvale di personale tecnico provinciale o di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni o di officine autorizzate dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile.

(3) L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

9)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 10 maggio 2001, n. 23.

Art. 14 (Patenti di servizio e targhe)

(1) Agli appartenenti al Servizio forestale provinciale, alla Protezione civile ed alle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso di patente di guida civile e in servizio effettivo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere rilasciata, oltre alla patente di servizio della corrispondente categoria, anche quella della IV categoria.

(2) Per il Servizio antincendi la validità delle patenti di servizio secondo il modello SA/FD-1 di cui all'allegato A già rilasciate è prorogata al 31 dicembre 2001, purché siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo delle stesse senza variazioni. Le patenti di servizio sono valide fino alla loro scadenza originaria se questa si protrae oltre il 31 dicembre 2001.

(3) Fino alla realizzazione del collegamento informatico tra l'Ufficio provinciale Motorizzazione e l'Ufficio provinciale Servizio antincendi, per la verifica della validità della patente di servizio o della patente nautica di servizio deve essere presentata all'Ufficio provinciale Servizio antincendi una copia della patente civile rinnovata, oppure una copia del certificato medico rilasciato per il rinnovo della patente civile. Le copie devono essere autenticate se non vengono presentate personalmente dal richiedente.

(4) In caso di variazioni su una patente di servizio secondo il modello SA/FD-1 di cui all'allegato A o in caso di scadenza della stessa, essa deve essere restituita all'Ufficio provinciale Servizio antincendi per il rilascio di una nuova patente di servizio secondo il modello VF/FW-1 di cui all'allegato A.

(5) Rimangono valide le targhe già prodotte e assegnate secondo il modello SA/FD-8 di cui all'allegato H; le targhe già prodotte vengono assegnate fino al loro esaurimento.

Art. 14/bis  delibera sentenza

(1)I veicoli del Servizio sussistenza dell’Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca e dell’Associazione provinciale per il soccorso acquatico – Alto Adige di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), vengono attrezzati con i dispositivi supplementari di segnalazione visiva e acustica (lampeggiante blu e sirena) di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 23 ottobre 2009, n. 247.

(2)Il procedimento per gli interventi di somma urgenza è determinato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.10)

massimeDelibera N. 1849 del 22.11.2010 - Procedimento per gli interventi di somma urgenza per gli automezzi di cui all'articolo 14 bis del decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2000, n 7
10)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 luglio 2010, n. 27.

Art. 15 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 19 gennaio 1995, n. 2, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A, B, C, D, E, F, G e H11)

11)
Omissis.
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ActionAction17/04/2000 - Delibera N. 1317 del 17.04.2000
ActionAction08/05/2000 - Delibera N. 1541 del 08.05.2000
ActionAction14/02/2000 - Delibera N. 387 del 14.02.2000
ActionAction07/02/2000 - Delibera N. 252 del 07.02.2000
ActionAction19/06/2000 - Delibera N. 2185 del 19.06.2000
ActionAction21/02/2000 - Delibera N. 515 del 21.02.2000
ActionAction21/02/2000 - Delibera N. 442 del 21.02.2000
ActionAction21/02/2000 - Delibera N. 464 del 21.02.2000
ActionAction28/02/2000 - Delibera N. 622 del 28.02.2000
ActionAction28/02/2000 - Delibera N. 626 del 28.02.2000
ActionAction10/04/2000 - Delibera N. 1172 del 10.04.2000
ActionAction23/10/2000 - Delibera N. 3926 del 23.10.2000
ActionAction20/03/2000 - Delibera N. 888 del 20.03.2000
ActionAction05/06/2000 - Delibera N. 1968 del 05.06.2000
ActionAction05/06/2000 - Delibera N. 2031 del 05.06.2000
ActionAction02/10/2000 - Delibera N. 3636 del 02.10.2000
ActionAction13/11/2000 - Delibera N. 4259 del 13.11.2000
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ActionAction20/03/2000 - Delibera N. 887 del 20.03.2000
ActionAction04/09/2000 - Beschluss N. 3273 del 04.09.2000
ActionAction11/12/2000 - Beschluss N. 4732 del 11.12.2000
ActionAction19/06/2000 - Delibera N. 2214 del 19.06.2000
ActionAction17/07/2000 - Delibera N. 2612 del 17.07.2000
ActionAction03/06/2000 - Delibera N. 2403 del 03.06.2000
ActionAction23/10/2000 - Delibera N. 3941 del 23.10.2000
ActionAction04/12/2000 - Delibera N. 4608 del 04.12.2000
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ActionAction13/06/2000 - Delibera N. 2140 del 13.06.2000
ActionAction09/10/2000 - Delibera N. 3769 del 09.10.2000
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ActionAction05/09/2000 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
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ActionAction27/04/2000 - Contratto collettivo 27 aprile 2000
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ActionAction25/02/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 5
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ActionAction16/03/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 2000, n. 9
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ActionAction29/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 maggio 2000, n. 23
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ActionAction02/06/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 2000, n. 26
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ActionAction20/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 20.09.2000
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