Pubblicato nel B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
(1) I comuni di cui all'articolo 7/bis, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modfiche, possono determinare, fino al 31 dicembre 2005, la tariffa base per le utenze domestiche in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa e in base alle superfici occupate. 4)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 13 giugno 2005, n. 27.