(1) Le prestazioni economiche sono corrisposte di norma in denaro, salvo i casi in cui esistono controindicazioni sul piano tecnico-assistenziale.
(2) Il mandato di pagamento è inoltrato entro 35 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione.
(3) Solo in casi eccezionali debitamente motivati, l'ente può erogare la somma concessa ad una persona all'uopo delegata dal beneficiario.
(4) Se lo stato di bisogno deriva dal ritardo con cui sono di fatto corrisposte all'interessato prestazioni previdenziali o assistenziali, ovvero altre somme cui egli ha titolo, la prestazione può essere concessa sotto forma di prestito senza interessi.
(5) Nei casi in cui non sia possibile concedere prestazioni al richiedente in quanto quest’ultimo dispone di un patrimonio, non rientrante fra quelli previsti all’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e che tuttavia non può essere alienato a breve termine, l’agevolazione può essere erogata sotto forma di prestito senza interessi. 46)
(6) L'obbligo di restituzione delle somme percepite sotto forma di prestito senza interessi decorre dal momento in cui l'interessato riscuote effettivamente gli importi a lui spettanti, la cui provenienza è definita ai commi 4 e 5. Nel caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'ente erogatore provvede al loro recupero ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.47)