(1) Le prestazioni di assistenza economica sociale, fanno parte integrante di un programma di interventi di integrazione sociale predisposto, se ritenuto opportuno, dai servizi di distretto, allo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'indipendenza economica delle persone.
(2) Ai fini di cui al comma 1 l'ente gestore elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i suoi componenti.
(3) I soggetti destinatari del programma devono rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale.
(4) I programmi di integrazione sociale sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali. Per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale. I programmi sono altresì coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.