(1) Alle persone con una grave disabilità solamente fisica di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che percepisce un assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è concesso un assegno mensile per l’assistenza personale mirata alla vita autonoma e alla partecipazione sociale.
(2) Per accedere alla prestazione devono essere contestualmente presenti le seguenti circostanze:
- la persona vive autonomamente al di fuori del suo nucleo familiare d’origine o concretizza entro 6 mesi dalla domanda una propria situazione abitativa;
- la persona è in grado di gestire dal punto di vista finanziario e organizzativo la propria situazione abitativa;
- la persona è maggiorenne e non ha superato i 60 anni di età.
(3) L’ammontare della prestazione è calcolato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e tenendo conto della seguente documentazione:
- una descrizione della situazione di vita e delle finalità da parte dell’utente;
- la dichiarazione del bisogno di assistenza da parte dell’utente, con eventuale certificato medico specialistico;
- la certificazione della commissione sanitaria ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche;
- la certificazione del livello assistenziale riconosciuto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche.
(4) L'ammontare massimo del contributo corrisponde ad un importo annuale che è il prodotto tra le ore di assistenza annuali riconosciute ed un valore corrispondente ad un massimo del 2,5 percento della quota base; per il calcolo il numero massimo delle ore di assistenza ammesse è pari a 3.285 l'anno. 32)
(5) Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 5.
(6) La prestazione viene erogata al 100 percento per il nucleo familiare con valore della situazione economica fino a 3,5 e decresce in modo lineare fino al 30 percento per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 5.
(7) Ai fini della concessione della prestazione, si considera solo la situazione economica personale dell’utente; non si considera invece la situazione economica degli altri componenti del nucleo familiare.
(8) La decisione è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell’ufficio competente della Ripartizione Famiglia e politiche Sociali. Il rilascio del parere avviene sulla base della proposta elaborata dal distretto competente.
(9) La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è ripetibile a seguito di nuova domanda.
(10) L’erogazione della prestazione avviene dietro presentazione della documentazione di spesa sostenuta attestante che le prestazioni sono erogate nell’ambito di regolari rapporti di lavoro contrattuali e mensilmente, salvo accordi diversi tra richiedente e distretto.33)