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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 24 (Spese di trasporto)

(1) Alle persone con difficoltà permanenti, che non possono utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto ovvero guidare autonomamente, è concesso un rimborso per spese di trasporto. Tali difficoltà sono attestate da certificato medico.

(2) L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto con automezzo dalla propria abitazione

  1. ai servizi sociali semiresidenziali, inclusi i servizi alla prima infanzia;
  2. ad altri servizi per scopo di prevenzione, cura e riabilitazione;
  3. al posto di lavoro, anche ai fini della frequenza di progetti d'inserimento lavorativo.

(3) Il rimborso delle spese di trasporto dalla propria abitazione ai vari servizi a scopo di prevenzione, cura e riabilitazione, può essere concesso anche per trasporti fuori provincia, purchè la necessità sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario.

(4) Anche l'utente che guida autonomamente e necessita del proprio automezzo adattato per raggiungere il posto di lavoro, ha diritto al rimborso delle relative spese di viaggio.

(5) Il rimborso è concesso nella seguente misura massima:

  1. trasporto effettuato con automezzo privato: 0,080 per cento della quota base per ciascun chilometro percorso;
  2. trasporto effettuato da servizi di trasporto: importo pari alla spesa sostenuta, purchè non superiore ai limiti fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base;
  3. trasporto effettuato da servizi di trasporto al posto di lavoro dell'utente: importo pari alla spesa sostenuta, detratto il prezzo corrispondente alla tariffa del mezzo di trasporto pubblico per il relativo percorso, indipendentemente dal valore della situazione economica.

(6) La concessione della prestazione di cui alla lettera c) del comma 5 è subordinata al parere dell'operatore competente del distretto, il quale valuta le modalità di trasporto più idonee, tenuto conto delle esigenze dell'utente e delle risorse disponibili sul territorio.

(7) Ai fini della concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5. 29)

(8) Le prestazioni previste al comma 5 lettere a) e b) vengono erogate nella misura del 100 percento dell’importo previsto al comma 5 per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; essa decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5. 30)

(9) La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è reiterabile a seguito di nuova domanda.

(10) L'erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.31)

29)
L'art. 24, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
30)
L'art. 24, comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28, e poi dall'art. 6, comma 2, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
31)
L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, modificato dall'art. 1 del D.P.P. 30 settembre 2002, n. 36, e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.
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