(1) La prestazione può essere erogata per contribuire a soddisfare, in particolari circostanze della vita, bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare non risolvibile con le altre prestazioni di assistenza economica.
(2) La prestazione è concessa con decisione del comitato tecnico di cui all'articolo 8.
(3) Salvo diversa, motivata decisione del comitato tecnico, la prestazione è concessa nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22.26)
(4) Va data la precedenza ai casi che possono essere risolti completamente con la prestazione richiesta.27)