(1) Alle famiglie è concessa una prestazione per il pagamento delle spese di locazione e spese accessorie.
(2) Ai fini della determinazione dell’ammontare della prestazione si considera il reale ammontare delle spese di locazione e delle spese accessorie, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Gli importi possono essere stabiliti con valori diversi riguardo ai diversi territori. 22)
(3) Se il richiedente non è in grado di documentare le relative spese accessorie, l’ente erogante calcola una quota forfettaria annua per il riscaldamento pari al 200% della quota base per le persone singole, e pari al 250% della quota base per i nuclei familiari con più componenti.23)
(4) Nel caso di persona che convive con altra persona oppure che vive in una famiglia senza appartenere al nucleo familiare di fatto, la prestazione è calcolata in misura proporzionale al numero dei componenti.
(5) Ai fini della concessione della prestazione il nucleo familiare non deve disporre di un valore della situazione economica superiore a 2,22.24)
(6) La prestazione ammonta al 100% della spesa ammessa per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino a zero per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22.24)
(7) La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 4, 5 e 6.