(1) Il reddito minimo di inserimento è finalizzato al sostegno economico e sociale delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.
(2) La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica superiore a 1,22.
(3) La prestazione è pari al 1,22 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1,22. Per nuclei familiari composti fino a 4 componenti la prestazione mensile erogata non puó essere superiore a euro 1.100,00, da 5 o 6 componenti non superiore a euro 1.300,00 e per nuclei familiari composti da 7 e più componenti non superiore a euro 1.500,00; gli importi massimi vengono fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 18)
(4) La prestazione puó essere concessa al massimo per un periodo di sei mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di un utente con piú di 75 anni, che vive da solo, non ha un nucleo collegato e disponga di un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione é concessa fino al 31 dicembre dell’anno della domanda; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d’ufficio ed é concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che soddisfano entrambe i citati criteri. 19)
(5) Nel caso in cui esistano indicazioni particolari sul piano assistenziale, l’erogazione può avvenire anche settimanalmente.
(6) La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.
(7) Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le altre attività di cui al comma 8, la prestazione è ridotta di un importo non superiore al 150% della quota base. La riduzione ha luogo a seguito di un corrispondente avvertimento scritto e viene incrementata progressivamente. Al nucleo familiare deve in ogni caso rimanere garantita una disponibilità economica del 25% della quota base per ogni minore del nucleo. 20)
(8) In presenza di cause oggettive il comitato tecnico può decidere, anche a seguito di un parere motivato del centro di mediazione lavoro, che le persone, anziché cercare lavoro, esercitino le attività concordate e disciplinate esplicitamente nell’ambito del programma di interventi di integrazione sociale di cui all’articolo 35. 21)