(1) Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
(2) Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi residenza anagrafica e dimora stabile ed ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
(3) Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 2, sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all’anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il tempo strettamente necessario.
(4) Dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano le persone di cui al comma 2 usufruiscono delle prestazioni alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1.
(5) Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, solo in caso di situazioni eccezionali personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili. 16)