In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 17 (Destinatari)

(1) Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  1. i cittadini italiani;
  2. i cittadini di Stati appartenenti all’Unione euopea;
  3. i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, rilasciato in Italia;
  4. i titolari dello status di rifugiato;
  5. i titolari dello status di protezione sussidiaria.

(2) Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi residenza anagrafica e dimora stabile ed ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  1. i cittadini di Paesi terzi;
  2. gli apolidi.

(3) Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 2, sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all’anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il tempo strettamente necessario.

(4) Dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano le persone di cui al comma 2 usufruiscono delle prestazioni alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1.

(5) Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, solo in caso di situazioni eccezionali personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili. 16)

16)
L'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico