(1) Ai fini della decisione riguardo alla prestazione di cui all’articolo 22 e delle valutazioni di cui all’articolo 45, comma 5, nonché ogni qual volta la decisione postuli valutazioni di carattere eccezionale, l’operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all’ attribuzione dei vantaggi economici. 9)
(2) Per le materie di competenza degli enti gestori dei servizi sociali delegati, il comitato tecnico stesso è istituito presso ciascun distretto.
(3) Il comitato tecnico di cui al comma 2 è nominato dagli organi competenti dell'ente e resta in carica per la durata di cinque anni.
(4) Il comitato tecnico di cui al comma 2 è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Sono membri effettivi:
- il responsabile del distretto;
- l'operatore responsabile dell'area di intervento di assistenza economica sociale;
- un operatore sociale del distretto.
(5) Nelle materie di competenza dei comuni, spetta ai comuni stessi l'individuazione dell'organo competente per le funzioni di cui al comma 1.
(6) La decisione del comitato tecnico è verbalizzata. Funge da segretario un operatore amministrativo dell'ente gestore.
(7) Il provvedimento deve essere emesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
(8) Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.