(1) L’operatore preposto istruisce il procedimento e decide l‘attribuzione dei vantaggi economici, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 e dove il presente regolamento disponga diversamente. 8)
(2) Il provvedimento è emesso entro sette giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutti i suoi elementi.
(3) Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.