(1) Nell'eventualità che le condizioni reddituali e patrimoniali comportino per l'utente l'obbligo di contribuire al pagamento totale o parziale della tariffa e lo stesso utente non disponga di sufficiente liquidità, l'ente pubblico competente ai sensi dell'articolo 5, su richiesta dell'interessato, può provvedervi a titolo di anticipazione, subordinatamente alla costituzione di ipoteca sui beni o diritti di cui all'articolo 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo del suo credito.
(2) Nei casi previsti dal comma 1, i crediti vantati dall'ente competente diventano esigibili con effetto dalla data della dimissione dell'utente dalla struttura o dalla data di decesso. Gli eredi dell'utente hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito all'ente competente ai sensi dell'articolo 5.
(3) L'iscrizione ipotecaria è cancellata dopo il versamento all'ente competente ai sensi dell'articolo 5 dell'intero valore del credito vantato dall'ente stesso, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti.7)