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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 5 (Enti territorialmente competenti)

(1) Per l’erogazione delle prestazioni economiche sociali, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio il richiedente ha stabile dimora.

(2) Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell’utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

  1. il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l’ultima residenza italiana dell’utente al momento in cui ha inizio l’ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni; nel caso in cui l’utente provenga da un altro servizio residenziale sociale, il comune ove risulta l’ultima residenza italiana dell’utente nel momento in cui è stato la prima volta accolto in un servizio residenziale;
  2. l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l’ospitalità presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 6)
6)
L'art. 5, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e poi dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28. Infine l'intero art. 5 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
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