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In vigore al: 11/09/2012

f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 31)
Regolamento concernente l'organizzazione della Biblioteca provinciale italiana

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 7 marzo 2000, n. 10.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della Biblioteca provinciale italiana, di seguito denominata Biblioteca, la composizione e la nomina dei suoi organi nonché le rispettive competenze, in esecuzione degli articoli 1 e 4, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, recante "Istituzione della biblioteca provinciale italiana", di seguito denominata legge.

Art. 2 (Finalità e attribuzioni)

(1) La Biblioteca è un servizio culturale pubblico che ha il compito di raccogliere, conservare e accrescere il patrimonio bibliografico e documentario concernente la comunità italiana dell'Alto Adige, garantendone la fruizione a tutti i cittadini. A tale scopo e secondo le direttive espresse all'articolo 1 della legge, espleta in particolare i compiti di:

  1. raccogliere scritti e opere di autori altoatesini, studi e ricerche nonché documenti sugli aspetti storico culturali, letterari, scientifici e artistici dell'Alto Adige, utilizzando allo scopo anche supporti informatizzati, come pure banche dati con particolare riferimento agli scritti in lingua italiana;
  2. ordinare il materiale raccolto secondo accreditati sistemi di catalogazione in uso presso le biblioteche italiane per metterlo a disposizione degli interessati;
  3. fungere, all'interno del sistema biblioteconomico provinciale, quale biblioteca generale di studio e consentire il prestito e la consultazione, favorendo scambi e contatti con analoghe istituzioni nazionali ed estere;
  4. svolgere attività atte alla diffusione della conoscenza di tale patrimonio bibliografico e della cultura italiana, favorendo specifici studi e ricerche, anche in collaborazione con altre istituzioni.

(2) Per il raggiungimento delle finalità e dei compiti sopra menzionati la Biblioteca si avvale delle opportune sinergie offerte dalle biblioteche dei comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano o con altre istituzioni ed enti del territorio provinciale, stipulando con esse accordi e convenzioni.

Art. 3 (Consiglio di amministrazione)

(1) Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri appartenenti al gruppo linguistico italiano. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale alla Cultura italiana. Di esso fanno parte l'Assessore provinciale alla Cultura italiana, il direttore della Biblioteca, due esperti in materia economico amministrativa, un rappresentante dell'Università di Bolzano scelto fra il corpo docente e designato dal Rettore.

(2) I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

(3) Il consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria ogni tre mesi e può riunirsi in sessione straordinaria su iniziativa del presidente oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

(4) Alle riunioni assiste quale segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(5) Delle riunioni va data notizia al direttore dell'ufficio provinciale competente per le biblioteche italiane, che può parteciparvi senza diritto di voto.

(6) L'avviso di convocazione è inviato a cura del presidente ai singoli membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, deve essere recapitato almeno 24 ore prima. L'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

(7) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Art. 4 (Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

(1) Il consiglio di amministrazione delibera in merito a tutte le questioni che riguardano la gestione della Biblioteca e che non rientrano nelle competenze di altri organi.

(2) Per conseguire le finalità della Biblioteca, il consiglio di amministrazione in particolare:

  1. redige annualmente una relazione sulla gestione della Biblioteca da inviare per conoscenza alla Giunta provinciale;
  2. approva il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo del bilancio e del patrimonio della Biblioteca;
  3. approva il regolamento di utenza della Biblioteca e determina gli orari di apertura al pubblico.

Art. 5 (Il presidente del consiglio di amministrazione)

(1) L'Assessore provinciale alla Cultura italiana è il presidente del consiglio di amministrazione.

(2) Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne presiede le adunanze e firma i relativi verbali.

Art. 6 (Il direttore)

(1) Il direttore della Biblioteca è nominato secondo la normativa vigente in materia di ordinamento del personale provinciale.

Art. 7 (Attribuzioni del direttore)

(1) Il direttore:

  1. è responsabile del buon andamento amministrativo e tecnico della Biblioteca; ad egli compete l'ordinaria amministrazione della stessa;
  2. è autorizzato ad adottare provvedimenti di urgenza che devono comunque essere sottoposti al consiglio di amministrazione per la ratifica nell'adunanza successiva,
  3. ha la legale rappresentanza della Biblioteca;
  4. sottoscrive i contratti;
  5. è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  6. è autorizzato a riscuotere pagamenti ed a rilasciare quietanza;
  7. propone le direttive per la stesura del regolamento della Biblioteca;
  8. è preposto al personale e lo gestisce;
  9. tiene i contatti con altre biblioteche o istituzioni a livello locale, nazionale ed estero;
  10. prepara i provvedimenti di sua competenza e quelli di competenza del consiglio di amministrazione;
  11. provvede, in base alle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed alle direttive del comitato scientifico, all'acquisto di libri e media per la Biblioteca;
  12. è responsabile della conservazione del patrimonio di libri e media della Biblioteca;
  13. prepara la relazione annuale sull'attività della Biblioteca nonché il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;
  14. cura l'adozione di adeguati progetti per la diffusione della conoscenza del patrimonio della Biblioteca, favorendo specifici studi e ricerche.

Art. 8 (Il comitato scientifico)

(1) Il comitato scientifico è composto da cinque membri esperti a livello locale e nazionale in materia di cultura, letteratura, storia, di biblioteconomia e catalogazione, appartenenti al gruppo linguistico italiano e nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale alla Cultura italiana. Due membri sono scelti tra sei nominativi proposti dal Comune di Bolzano.

(2) Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il proprio presidente.

(3) Il direttore della Biblioteca presenzia alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo; funge da segretario un impiegato della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 9 (Attribuzioni del comitato scientifico)

(1) Il comitato scientifico è l'organo consulente del consiglio di amministrazione per tutto ciò che concerne l'attività tecnico-scientifica della Biblioteca.

(2) Il comitato scientifico viene convocato almeno tre volte all'anno. Viene convocato inoltre ogni volta che il presidente del comitato stesso o il direttore della Biblioteca lo ritengano necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, da almeno due membri del comitato o dal consiglio di amministrazione.

(3) Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni valevoli per il consiglio di amministrazione.

(4) Il comitato scientifico ha in particolare le seguenti attribuzioni:

  1. eleggere il proprio presidente;
  2. programmare l'attività annuale della Biblioteca e redigere la relazione annuale da sottoporre al consiglio di amministrazione per la loro definitiva approvazione;
  3. elaborare il regolamento della Biblioteca da sottoporre al consiglio di amministrazione per la sua definitiva approvazione;
  4. esprimere tutti i pareri e le proposte in merito all'attività tecnico scientifica;
  5. esprimere pareri richiesti dal consiglio di amministrazione;
  6. elaborare proposte atte ad un migliore raggiungimento delle finalità e dei compiti attribuiti alla Biblioteca,
  7. formulare proposte per lo scambio di esperienze e di iniziative da attuarsi in collaborazione con altre biblioteche o istituzioni a livello locale, nazionale ed estero;
  8. scambiare esperienze ed iniziative, anche in sedute comuni, con l'organo che svolge analoghe attività per il gruppo linguistico tedesco e ladino.

Art. 10 (Il collegio dei revisori dei conti)

(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui due nominati dalla Giunta provinciale ed uno eletto dal consiglio di amministrazione della Biblioteca e restano in carica per la durata del consiglio stesso. Essi devono essere scelti tra persone rispettivamente iscritte all'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri. I revisori dei conti non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili.

(2) Nella sua prima seduta il collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il proprio presidente.

(3) Il collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo sull'attività gestionale della Biblioteca, accompagnando il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con una relazione ed esprime il parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio.

(4) I revisori dei conti possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 11 (Emolumenti)

(1) Ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico nonché al collegio dei revisori dei conti sono corrisposti, in quanto spettino, gli emolumenti previsti dalla vigente normativa provinciale.

Art. 12 (Esercizio finanziario)

(1) L'esercizio finanziario della Biblioteca ha inizio con il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.

(2) Entro il 30 ottobre di ogni anno deve essere approvato il bilancio preventivo; entro il 28 febbraio del nuovo esercizio deve essere approvato il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'andamento dell'attività svolta.2)

(3) Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti e lo schema di bilancio preventivo devono essere trasmessi entro il mese successivo all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale per la determinazione delle rispettive quote di finanziamento.

2)

L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2009, n. 12.

Art. 13 (Denominazione della Biblioteca)

(1) La denominazione della Biblioteca è approvata dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato scientifico.

Art. 14 (Scioglimento della Biblioteca)

(1) In caso di scioglimento della Biblioteca, la Giunta provinciale decide in merito alla destinazione del suo patrimonio ad altra struttura del territorio. Tale struttura deve comunque perseguire scopi legati allo sviluppo delle conoscenze dei molteplici aspetti della cultura a livello locale, nazionale ed estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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