Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 7 marzo 2000, n. 10.
(1) Il comitato scientifico è l'organo consulente del consiglio di amministrazione per tutto ciò che concerne l'attività tecnico-scientifica della Biblioteca.
(2) Il comitato scientifico viene convocato almeno tre volte all'anno. Viene convocato inoltre ogni volta che il presidente del comitato stesso o il direttore della Biblioteca lo ritengano necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, da almeno due membri del comitato o dal consiglio di amministrazione.
(3) Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni valevoli per il consiglio di amministrazione.
(4) Il comitato scientifico ha in particolare le seguenti attribuzioni: