Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 7 marzo 2000, n. 10.
(1) L'esercizio finanziario della Biblioteca ha inizio con il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.
(2) Entro il 30 ottobre di ogni anno deve essere approvato il bilancio preventivo; entro il 28 febbraio del nuovo esercizio deve essere approvato il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'andamento dell'attività svolta.2)
(3) Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti e lo schema di bilancio preventivo devono essere trasmessi entro il mese successivo all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale per la determinazione delle rispettive quote di finanziamento.
L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2009, n. 12.