Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 7 marzo 2000, n. 10.
(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui due nominati dalla Giunta provinciale ed uno eletto dal consiglio di amministrazione della Biblioteca e restano in carica per la durata del consiglio stesso. Essi devono essere scelti tra persone rispettivamente iscritte all'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri. I revisori dei conti non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili.
(2) Nella sua prima seduta il collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il proprio presidente.
(3) Il collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo sull'attività gestionale della Biblioteca, accompagnando il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con una relazione ed esprime il parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio.
(4) I revisori dei conti possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.