Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2000, n. 34.
(1) Il fondo provinciale di previdenza integrativa di cui all'articolo 30/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è gestito in termini di cassa con uno o più conti, per gli interventi di previdenza integrativa delegati dalla Regione.
(2) La Giunta provinciale può definire i conti a seconda delle esigenze in base a particolari modalità di gestione.
(3) Per ogni intervento legislativo regionale in materia previdenziale le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia, è tenuta, ai fini della programmazione, della rendicontazione e del controllo, una distinta contabilità dei movimenti di cassa per singole voci di entrata ed uscita ed evidenze patrimoniali.
(4) Il direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale può inoltre disporre ulteriori suddivisioni secondo le esigenze contabili.