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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

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1)

Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 9 (Rilascio e revoca dei permessi di caccia)

(1) Il permesso annuale e quello d'ospite sono rilasciati dall'associazione su richiesta scritta dell'interessato e, se la relativa domanda non viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, in via sostitutiva, dall'ufficio.

(2) Il rilascio del permesso annuale o d'ospite può essere negato a chi non ha versato nei termini fissati dall'articolo 24 della legge la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia o il contributo annuale fissato dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali o dall'associazione per le spese inerenti la gestione della riserva, la sorveglianza venatoria, la tutela della fauna ed il risarcimento di danni da fauna selvatica2) a carico della rispettiva riserva di caccia. Può inoltre essere negato per un periodo non superiore a tre anni a chi nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda ha commesso una violazione delle leggi sulla caccia per la quale è stata comminata una sanzione penale od amministrativa; in tal caso si deve tener conto della gravità dell'infrazione.

(3) La quota d'ingresso e il contributo annuale da versare da chi non è socio dell'associazione possono essere aggiornati annualmente dall'associazione e soggiaciono al controllo di legittimità e di merito di cui all'articolo 24 della legge.

(4)Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite nonché delle autorizzazioni speciali è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione.13)

(5) Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, l'associazione può subordinare il rilascio dei permessi annuali o d'ospite al possesso del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 12 della legge.

(6)Qualora il titolare di un permesso annuale o d'ospite abbia trasferito la sua residenza anagrafica in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta di almeno due terzi dei titolari di permessi annuali della rispettiva riserva di caccia di diritto, revoca il relativo permesso, salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 3, e 8, comma 3. In caso diinattività da parte dell'associazione per più di 30 giorni dalla data di ricevimento della succitata richiesta, vi provvede l'ufficio.14)

(7) Chi è od è stato residente nel territorio dei comuni catastali di Merano o Quarazze, ha diritto alternativamente, iniziando con la riserva di diritto Maia Bassa, al permesso annuale o d'ospite nella riserva di Maia Bassa o in quella di Merano-Maia Alta.

(8) Si considerano minime unità colturali agli effetti dell'applicazione degli articoli 7 e 8, i masi chiusi aventi una estensione minima di due ettari di terreno effettivamente coltivato a vigneto o frutteto ovvero di quattro ettari di terreno effettivamente coltivato come arativo o prato. Se sorgono dubbi in merito alla natura o estensione della coltivazione, la decisione spetta alla Giunta provinciale.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

13)

L'art. 9, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

14)

L'art. 9, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.