(1) Il possesso del permesso d'ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 5, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali. Il possesso del permesso d'ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 24 della legge nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.10)
(2)Ha diritto al permesso d'ospite chi non possiede alcun permesso annuale, ma è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno cinque anni o la ha avuta per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia di diritto per la quale richiede il permesso d'ospite, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).11)
(3)Indipendentemente dalla titolarità di un permesso annuale o d'ospite per un'altra riserva, ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi è proprietario unico di una minima unità colturaleeffettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell’associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.12)
(4) Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso d'ospite in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dai commi 3 e 5.
(5) L'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto, a maggioranza assoluta dei titolari, compresi gli assenti, può rilasciare il permesso d'ospite anche in favore di altri richiedenti con particolare riguardo ai cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie o da una ridotta quantità di fauna selvatica2) cacciabile, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di fauna selvatica2).