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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

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1)

Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 6 (Piano di abbattimento e mostre dei trofei)

(1)La pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge rappresenta uno strumento per la gestione della fauna selvatica e delle riserve di caccia. Nei piani di prelievo destinati anche alla prevenzione dei danni alle colture agricolo-forestali gli ungulati vengono distinti per sesso, qualità ed età. I singoli piani vengono approvati da una commissione che viene nominata dall'associazione ed è composta da sei membri. Della commissione fanno parte di diritto un rappresentante dell'autorità forestale, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura ed uno dell'associazione dei coltivatori maggiormente rappresentativa a livello provinciale, nonché il direttore dell’ufficio o un suo delegato. Qualora il piano di prelievo interessi una riserva privata di caccia, la commissione è integrata da un rappresentante della Federazione provinciale riserve caccia private della Provincia di Bolzano, con diritto di voto.3)

(2) Nei piani di prelievo per i tetraonidi e la coturnice la commissione di cui al comma 1 fissa il numero massimo degli abbattimenti per ciascuna riserva di caccia. Il titolare di un permesso annuale o d'ospite non può abbattere più di sei pernici bianche e sei coturnici per ogni stagione venatoria e comunque non più di due capi di ciascuna di questa specie di galliformi al giorno.

(3) L'associazione deve allestire annualmente le mostre dei trofei di cui all'articolo 27 della legge e redigere, attenendosi alle direttive dell'ufficio, una statistica degli abbattimenti con l'indicazione del numero di abbattimenti per ogni singola specie effettuati in ciascuna riserva di caccia di diritto nella stagione venatoria di riferimento. La statistica e tutte le altre notizie ed informazioni di carattere amministrativo e tecnico-venatorio devono essere trasmesse all'ufficio entro il 10 aprile di ogni anno o, se l'ufficio lo esige, entro dieci giorni dal ricevimento della loro richiesta.

(4) I rettori delle riserve private di caccia devono esporre alle mostre di cui al comma 3 i trofei di tutta la fauna selvatica2) ungulata abbattuta nella loro riserva l'anno precedente e trasmettere la statistica degli abbattimenti all'ufficio entro il 15 gennaio di ogni anno.

(5) Per la caccia al camoscio è prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio o di un'agente venatoria o di un altro cacciatore esperto o di un'altra cacciatrice esperta in tale tipo di caccia. I relativi tesserini di accompagnamento vengono rilasciati dall'associazione e dall'ufficio secondo le modalità contenute nelle direttive di cui all'articolo 24 della legge. La persona titolare di un tesserino di accompagnamento nella caccia al camoscio deve essere accompagnata da una persona munita della licenza di porto di fucile per uso caccia nonché della prescritta copertura assicurativa. Al momento dello sparo la persona accompagnatrice deve trovarsi nelle immediate vicinanze e comunque a portata di voce del tiratore o della tiratrice. Un errore da parte della persona accompagnatrice nella determinazione del capo di camoscio da prelevare esclude qualsiasi responsabilità del cacciatore o della cacciatrice che ha abbattuto il relativo capo, se la persona accompagnatrice conferma l'errore per iscritto.4)

(6)I tesserini di accompagnamento rilasciati dall'ufficio e dall'associazione ai sensi del comma 5 sostituiscono, durante il periodo di caccia al camoscio nonché durante i tempi specificati dall'assessore provinciale competente in materia di caccia nel decreto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge, le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione alla stessa legge provinciale, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29. Al fine di consentire un efficace controllo, l'associazione si munisce di apposite targhette di riconoscimento tenendo il relativo registro. Queste targhette sono contraddistinte da numero progressivo e vengono messe a disposizione delle singole riserve di diritto. Per ogni singola riserva di diritto la quantità delle targhette rilasciate non può, tuttavia, superare i limiti di cui alla tabella A) allegata al succitato regolamento di attuazione. L’associazione o i suoi organi periferici comunicano per iscritto e prima del 1° agosto di ogni anno alla stazione forestale territorialmente competente la quantità ed i numeri progressivi delle targhette di riconoscimento rilasciate per ciascuna riserva di diritto.5)

(7) Ai fini della rimozione di posti di foraggiamento di cui al comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, la commissione di cui al comma 1 può essere convocata anche dall'ufficio.6)

3)

L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

4)

L'art. 6, comma 5 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37.

5)

L'art. 6, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

6)

L'art. 6, comma 7 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37.