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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

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1)

Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 4 (Certificato d'origine)

(1) Il certificato d'origine deve:

  1. essere numerato progressivamente;
  2. contenere:
    1. l'indicazione della specie, del numero dei capi e, qualora possibile, anche del sesso della fauna selvatica2) abbattuta o trovata morta,
    2. l'indicazione del comprensorio2), dal quale è stato prelevato il capo di fauna selvatica2),
    3. il nominativo dell'uccisore o ritrovatore, nonché
    4. la data e la firma del rettore della relativa riserva di caccia, qualora trattasi di specie cacciabili.

(2) Il modulo del certificato d'origine viene predisposto dall'ufficio.

(3) I certificati d'origine rilasciati per specie non cacciabili devono essere annotati in ordine progressivo su un apposito registro vidimato dall'ufficio.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.