Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.
(1) Il certificato d'origine deve:
(2) Il modulo del certificato d'origine viene predisposto dall'ufficio.
(3) I certificati d'origine rilasciati per specie non cacciabili devono essere annotati in ordine progressivo su un apposito registro vidimato dall'ufficio.