Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.
(1) La ricerca di ungulati nonché del maschio del fagiano di monte colpiti è permessa oltre i confini del comprensorio2) solo previo consenso del rettore della riserva di caccia ovvero del gestore dell'oasi di protezione demaniale o bandita interessati; in tal caso il capo ferito recuperato, la spoglia ed il trofeo appartengono al cacciatore e l'abbattimento viene attribuito alla riserva di provenienza.
(2) La ricerca oltre i confini del comprensorio2) di fauna selvatica2) non sottoposta alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge nonché della pernice bianca e della coturnice deve essere comunicata entro 48 ore al rettore della riserva di caccia competente.
(3) Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle oasi di protezione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge e alle bandite, ove è sempre necessario il consenso del relativo gestore.