Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.
(1) Il diritto all'attraversamento di un comprensorio2) altrui mediante un passaggio di emergenza o di comodo viene di regola concordato per iscritto fra i rettori delle riserve di caccia interessate ovvero fra questi ed i gestori delle oasi di protezione demaniali e delle bandite. In caso di mancato accordo decide l'ufficio, accertata l'effettiva necessità.
(2) Lungo il percorso del passaggio d'emergenza o di comodo è ammesso portare solo armi da sparo scariche ed i cani devono essere tenuti al guinzaglio.