In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 391)
Regolamento relativo al trasporto di rifiuti

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 17 agosto 1999, n. 37.

Art. 1 (Ambito di applicazione)  delibera sentenza

(1) Il presente regolamento disciplina i requisiti tecnici per l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti delle imprese che effettuano il trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani nonché della frazione organica dei rifiuti urbani sul territorio della provincia di Bolzano in attuazione dell'articolo 8/bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante la disciplina del trasporto dei rifiuti.

massimeDelibera N. 1307 del 18.03.1991 - Trasporto e stoccaggio di rifiuti provenienti da altre province (modificata con delibera n. 3714 del 2.10.2000 e delibera n. 3434 del 22.09.2008)

Art. 2 (Requisiti d'idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo)

(1) Per l'iscrizione nelle categorie e classi dell'Albo di cui all'articolo 1 le imprese devono essere in possesso dei requisiti d'idoneità tecnica minima previsti dall'allegato A.

Art. 3 (Garanzia finanziaria)

(1) L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia autonoma di Bolzano a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di riduzione in pristino stato, di trasporto e smaltimento rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivati all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta.

(2) La garanzia finanziaria è prestata per la durata pari a quella dell'iscrizione a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

(3) Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4) Ove la domanda di iscrizione sia accolta dalla sezione provinciale di Bolzano dell'Albo l'interessato, entro il termine di decadenza di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento, è tenuto a presentare alla stessa sezione la garanzia finanziaria a favore della Provincia autonoma di Bolzano. La sezione provinciale delibera sulla garanzia entro 45 giorni dalla presentazione della stessa.

(5) Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 4, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa, la sezione provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne dà comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

(6) In deroga all'articolo 3, comma 1, le aziende che si iscrivono anche ai sensi del D.M. 28.04.1998 n. 406, alla categoria 1, devono presentare la sola garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 14 del D.M. del 28.04.1998, n. 406.2)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2)

Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 10 maggio 2001, n. 22.

Allegato A

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

 

 

Raccolta/Trasporto rifiuti urbani e assimilati

 

 

 

CATEG. 1 F/BZ
< 5.000 abitanti

CATEG. 1 E/BZ
< 20.000 e
> o = 5.000 abitanti

 

 

 

Dotaz. Min. veicoli/pers.

stand.

scorta

totale

stand.

scorta

totale

 

 

 

* Autocomp. p. tot.. 12 t

1

0

1

2

0

2

 

 

 

Veicoli satellitari

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale veicoli

1

0

1

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impiegato

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Operaio

1

0

1

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Personale

1

0

1

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Per l'iscrizione nella categoria 1E/BZ può essere utilizzato anche 1 autocomp. p. tot. 24 t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/Raccolta differenziata rifiuti urbani

 

 

CATEG. 1 E/BZ
< 20.000 e
> o = 5.000 abitanti

CATEG. 1 D/BZ
< 50.000 e
> o = 20.000 abitanti

CATEG. 1 C/BZ
< 100.000 o
> o = 50.000 abitanti.

Dotaz. Min. veicoli/pers.

stand.

scorta

totale

stand.

scorta

totale

stand.

scorta

totale

Autocomp. con volta cont.
Auto.rro con attrezz. scarr.
Auto.rro con cass. rib./gru

2

0

2

2

1

3

3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impiegato

0

0

0

1

0

1

1

0

1

Operaio

2

0

2

2

0

2

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Personale

2

0

2

3

0

3

3

0

3

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Requisiti d'idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo)
ActionAction Art. 3 (Garanzia finanziaria)
ActionActionAllegato A
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico