(1) Ai fini della formazione della graduatoria prevista dal presente regolamento viene attribuito, su richiesta, il seguente punteggio:
(2) In caso di parità di punteggio prevale il dipendente cui è attribuito il maggior punteggio per i figli conviventi ed, in subordine, il dipendente con la maggiore anzianità di servizio effettivo.
Pubblicato nel B.U. 10 agosto 1999, n. 36.