Pubblicato nel B.U. 10 agosto 1999, n. 36.
(1) In sede di scelta annuale dei posti, il trasferimento del personale di ruolo precede il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali.
(2) Alla scelta dei posti si applica la disciplina vigente per il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali.
(3) Se per la copertura dei posti sono richiesti, nel piano annuale per l'integrazione scolastica, particolari qualifiche professionali, in ordine di graduatoria vengono presi in considerazione solo i richiedenti che possiedono tali qualifiche.