Pubblicato nel B.U. 11 maggio 1999, n. 22.
(1) I candidati provvisti dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 4, della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, devono dimostrare di aver effettuato un periodo di tirocinio pratico, della durata non inferiore a tre mesi, sotto la guida di una persona esperta, mediante dichiarazione da parte di tale persona, secondo lo schema riportato nell'allegato A.
(2) Sono inoltre ammessi all'esame coloro i quali sono in possesso dell'attestazione comprovante la frequenza di un corso teorico-pratico sulla conduzione di carrelli elevatori, il cui programma corrisponda a quello descritto all'articolo 1, comma 1, della durata di almeno 9 ore.