Pubblicato nel B.U. 20 aprile 1999, n. 19.
(1) Le competenze professionali, gli obiettivi formativi, i requisiti d'accesso, il programma e la durata del corso e dei moduli, le materie, nonché le prove d'esame sono stabilite nell'allegato progetto di qualifica 2).
Si omettono i programmi d'esame allegati al decreto.