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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 51)
Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

Art. 16 (Definizione della nuova cubatura)

(1) Per nuova cubatura ai sensi dell'articolo 27 della legge urbanistica provinciale si intende la cubatura realizzabile complessivamente nel singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale, ottenuta mediante nuova costruzione o trasformazione di cubatura esistente non destinata a scopo residenziale; restano salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 27.

(2) Il comune può prevedere nella concessione edilizia che la quota della cubatura soggetta all'obbligo e la quota esente dall'obbligo del convenzionamento non devono essere realizzate contestualmente.9)

9)

Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 19 maggio 2006, n. 23.