Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.
(1) Per nuova cubatura ai sensi dell'articolo 27 della legge urbanistica provinciale si intende la cubatura realizzabile complessivamente nel singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale, ottenuta mediante nuova costruzione o trasformazione di cubatura esistente non destinata a scopo residenziale; restano salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 27.
(2) Il comune può prevedere nella concessione edilizia che la quota della cubatura soggetta all'obbligo e la quota esente dall'obbligo del convenzionamento non devono essere realizzate contestualmente.9)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 19 maggio 2006, n. 23.