Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.
(1) Il contributo afferente al costo di costruzione di cui all'articolo 75 della legge urbanistica provinciale è fissato nella misura del 15% del costo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 73, primo comma della legge urbanistica provinciale.