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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 51)
Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

Art. 12 (Composizione del costo di costruzione)

(1) Il costo di costruzione di cui all'articolo 73 della legge urbanistica provinciale è ripartito in percentuali come segue:

  1. rustico (strutture portanti, incluso il tetto, tutti i muri perimetrali e le tramezze) 43%
  2. intonaco interno 10% intonaco esterno 3%
  3. caldana con isolamento 6%
  4. impianto elettrico 3%
  5. lavori di falegnameria e vetri (porte, finestre, ecc.) 10%
  6. impianti sanitari (bagni, WC, bidet, ecc.) 5%
  7. pavimenti 4%
  8. lavori rimanenti 16%
  9. Totale 100%