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In vigore al: 11/09/2012

f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 331)
Regolamento di esecuzione recante la disciplina di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio

1)

Pubblicato nel Supp. n. 1 al B.U. 26 gennaio 1999, n. 5.

Art. 1 (Ambito di applicazione)  delibera sentenza

(1) Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati sono autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata di cui all'articolo 8, comma 1/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21:

  1. la realizzazione di strade di lunghezza fino a 1.000 m, qualora non vengano sigillate, o la loro larghezza complessiva non superi i 2,5 m, o la pendenza del terreno non superi il 70 per cento, o non si renda necessaria la realizzazione di ponti o muri, esclusi muri a secco o terra armata ambedue fino ad un’altezza di 2 m; per la realizzazione di strade di allacciamento di bosco deve essere richiesto un parere non vincolante da parte dell'autorità forestale; la realizzazione di strade di allacciamento di malghe soggiace alla procedura di autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.2)
  2. movimenti di terra per la posa in opera di condutture d'acqua per scopo potabile o di irrigazione o per l'allacciamento alla rete fognaria centralizzata pubblica con condotte di diametro fino a 200 mm, qualora il richiedente possieda la concessione per la derivazione d'acqua;
  3. movimenti di terra per l'interramento di tubazioni per infrastrutture di diametro fino a 200 mm,
  4. deposito di materiale di scavo fino a 500 m³ su una superficie massima fino a 1.000 m², qualora esso non comporti un cambio della destinazione d'uso del terreno,
  5. estrazione di materiale fino a 200 m³ su una superficie massima fino a 500 m², qualora essa non comporti un cambio della destinazione d'uso del terreno,
  6. spianamenti di superfici a coltivazione agricola intensiva a quote inferiori a 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie non sia complessivamente superiore a 5.000 m² o la pendenza media non sia superiore al 40 per cento, oppure non sia previsto un livellamento superiore a +/- 1 m.3)
  7. installazione di reti di protezione da insetti su superfici a coltivazione agricola intensiva;4)
  8. montaggio di tende per un periodo massimo di 15 giorni;4)
  9. installazione, modifica o sostituzione di serbatoi d’acqua interrati con una capienza massima di 20 metri cubi;4)
  10. interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo come definiti dall’articolo 59, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, che non comportano una modifica della destinazione d’uso;4)
  11. installazione, modifica o sostituzione di pensiline per fermate d’autobus;4)
  12. interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche su edifici esistenti, a meno che non si realizzi volume urbanistico;4)
  13. sostituzione di colonnette di distribuzione e di distributori automatici presso le stazioni di rifornimento;4)
  14. installazione, modifica o sostituzione di camini, prese d’aerazione o canne fumarie;4)
  15. installazione, modifica o sostituzione del cappotto termico di edifici;4)
  16. installazione, modifica o sostituzione di collettori solari e di impianti fotovoltaici fino a una superficie massima di 30 metri quadrati, se sono montati raso falda del tetto;4)
  17. installazione di finestre raso falda, con una superficie massima fino al 10 per cento della superficie della relativa falda del tetto, su case d’abitazione;4)
  18. installazione, modifica o sostituzione di impianti tecnologici all’interno di edifici esistenti;4)
  19. installazione, modifica o sostituzione di cavi, punti, nodi, armadi di derivazione, centraline e cabine per l’erogazione di servizi pubblici;4)
  20. installazione, modifica o sostituzione di antenne radioamatoriali con i relativi tralicci o pali di sostegno sui tetti degli edifici fino ad un’altezza massima di 5 metri e di antenne televisive con un’altezza oscillante tra 1,5 metri e 3 metri;4)
  21. installazione, modifica o sostituzione di tende estensibili fino ad un massimo di 25 metri quadrati, tranne che nel verde alpino;4)
  22. realizzazione di depositi di legno e costruzione di tettoie, nei casi determinati dalla Giunta provinciale; per tali interventi deve essere richiesto un parere da parte dell’autorità forestale;4)
  23. costruzione, modifica o sostituzione di muri di cinta, qualora il basamento, misurato dal livello del piano di campagna, non superi l’altezza di 30 cm e la sovrapposta recinzione non superi l’altezza di 1 m;4)
  24. installazione di fontane.4)
  25. la costruzione di apiari secondo le direttive approvate dalla Giunta provinciale, esclusi gli apiari didattici e nomadi;5)
  26. l’abbattimento di piante legnose nei casi previsti dal decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56.5)

(2) Tutti i progetti presentati entro cinque anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco che presentino delle connessioni causali ed ambientali con i progetti approvati e superino complessivamente i limiti sopra stabiliti non possono venire sottoposti a questa procedura di autorizzazione semplificata.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000 - Begründung von Verwaltungsakten - Berücksichtigung vorausgehenden Maßnahmen - Erheblichkeit eines Baueingriffs in das Landschaftsbild - nicht überprüfbares Sachurteil
2)

La lettera a) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 15.

3)

La lettera f) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 15.

4)

Le lettere g) fino x) sono state inserite dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2009, n. 28.

5)

Le lettere x) e y) sono state inserite dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 15.

Art. 2 (Documentazione)

(1)Dalla richiesta d’autorizzazione relativa agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) fino ad i) e lettera z), che deve essere corredata da un estratto della mappa catastale, devono risultare in modo chiaro la localizzazione ed i dati tecnici dell’intervento progettato. Per gliinterventi di cui alle lettere da j) fino a y) deve essere presentata la documentazione prevista dal regolamento edilizio.6)

(2) I provvedimenti di autorizzazione o di diniego con la relativa documentazione devono essere trasmessi per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente se la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale.

(3) Qualora gli interventi vengano eseguiti all'interno di parchi naturali o in zone individuate nei piani paesaggistici sovracomunali, la decisione adottata con la relativa documentazione deve essere trasmessa per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente nonché alla Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

6)

L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito prima dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2009, n. 28, e poi dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 15.

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