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In vigore al: 11/09/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 novembre 1998, n. 321)
Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale del primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario provinciale

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 51.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento reca la disciplina dei concorsi per l'accesso al primo livello del ruolo sanitario del Servizio sanitario provinciale in attuazione degli articoli 15 e 16 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, e successive modifiche.

TITOLO I
Ammissione agli impieghi

Capo I
Norme generali per lo svolgimento dei concorsi

Art. 2 (Requisiti generali di ammissione)

(1) Ai concorsi di primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, fascia a) e fascia b) possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

  • a)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno die Paesi dell' Unione europea;
  • b)  idoneità fisica all' impiego:
    • 1)  l' accertamento della idoneità fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda speciale Unità sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio;
    • 2)  il personale già dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica;
  • c)  titolo di studio per l' accesso alle rispettive carriere;
  • d)  iscrizione all' albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
  • e)  attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all' articolo 4, terzo comma, punto 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

(2) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3 (Bando di concorso)

(1) L'assunzione in servizio è disposta dall'Azienda speciale unità sanitaria locale nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.

(2) Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande, deve indicare inoltre le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, la ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici, l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per l'ex carriera direttiva "A" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la menzione che viene garantita pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

(3) I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

(4) Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso.

(5) Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione a mezzo stampa.

(6) Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

(7) Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4 (Domande di ammissione ai concorsi)

(1) Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare:

  • a)  la data, il luogo di nascita e la residenza;
  • b)  il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
  • c)  il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  • d)  le eventuali condanne penali riportate;
  • e)  i titoli di studio posseduti;
  • f)  la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  • g)  i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(2) Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

(3) I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

(4) Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se il dipendente non ha partecipato senza giustificato motivo alle attività di aggiornamento professionale in un periodo superiore ai 5 anni, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

(5) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

(6) Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

(7) Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.

(8) Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare se intende svolgere le prove d'esame in lingua italiana o tedesca.

Art. 5 (Esclusione dai concorsi)

(1) L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Art. 6 (Nomina delle commissioni)

(1) Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso ed espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice composta di tre membri, unica per il concorso di fascia a) e b) e mette a disposizione il personale necessario per l'attività della stessa.

(2) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, e riferita all'ambito territoriale di ogni Azienda speciale unità sanitaria locale. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

(3) Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 2, l'Assessore provinciale alla sanità, ai fini di garantire l'espletamento del concorso, può derogare alle norme sulla consistenza dei gruppi linguistici. 2)

(4) Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

(5) Ai componenti della commissione spettano nel corso delle singole operazioni concorsuali il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

(6) Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 5 e successive modificazioni.

(7)  3)

2)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

3)

Il comma 7 è stato abrogato dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

Art. 7 (Commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario)

(1) La commissione di sorteggio è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari amministrativi dell'Azienda speciale unità sanitaria locale, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.

(2) La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi provinciali ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della provincia. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a due, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate in regioni limitrofe che devono possedere adeguata conoscenza della lingua tedesca, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato. 4)

(2/bis) Nel caso di assoluta impossibilità di sorteggiare i componenti della commissione tra i dirigenti di secondo livello dirigenziale in possesso di adeguata conoscenza della lingua tedesca, gli stessi possono essere sorteggiati tra i dirigenti di primo livello dirigenziale, fascia A con almeno dieci anni di anzianità, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso. 5)

(3) Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati, mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione che deve aver luogo almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

(4) Per il sorteggio dei nominativi sono previsti distinti contenitori, per gruppo linguistico. 6)

4)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

5)

Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

6)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

Capo II
Procedure concorsuali

Art. 8 (Svolgimento delle prove)

(1) Il diario e la sede delle prove scritte, pratiche ed orali deve essere comunicato ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta.

(2) Le prove d'esame per fascia a) e b) vengono svolte durante la stessa seduta della commissione.

(3) Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

(4) Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale deve essere data informazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

(5) La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

(6) Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso presso l'ufficio concorsi.

Art. 9 (Concorso per titoli ed esami)

(1) Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

(2) Per i titoli può essere attribuito un punteggio fino ad 1/3 di quello complessivo, il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

(3) Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli del presente regolamento.

(4) La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale.

Art. 10 (Adempimenti preliminari)

(1) Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.

(2) I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

(3) La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione diversi per la fascia a) e b), da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

(4) La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

(5) All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di essa, il segretario della commissione, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identità.

(6) La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 11 (Verbali relativi al concorso)

(1) Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

(2) La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

(3) Per la valutazione delle prove scritte, delle prove pratiche ed orali vengono determinati dei criteri generali diversi per fascia a) e b).

(4) La graduatoria di merito dei candidati è separata per fascia a) e b) e per gruppi linguistici.

(5) I punteggi relativi alle prove per fascia a) e b) sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

(6) Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

(7) Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

(8) Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.

(9) Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici dell'Azienda speciale unità sanitaria locale per le determinazioni del direttore generale.

Art. 12 (Criteri di valutazione dei titoli)

(1) Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima per fascia a) e b) si effettua prima dell'espletamento della prova scritta; per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

  • a)  titoli di carriera:
    • 1)  i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
    • 2)  le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
    • 3)  nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
    • 4)  in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
  • b)  pubblicazioni:
    • 1)  la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all' importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;
    • 2)  la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
    • a)  della data di pubblicazione dei lavori in relazione all' eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
    • b)  del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
  • c)  curriculum formativo e professionale:
    • 1)  nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell' arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
    • 2)  in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull' accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario provinciale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale o provinciale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
    • 3)  il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Art. 13 (Prova scritta: modalità di espletamento)

(1) Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta di uguale contenuto per la fascia a) e b), la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

(2) Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati della fascia a) o b) il tema o il questionario da svolgere.

(3) Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

(4) A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'Azienda speciale unità sanitaria locale e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

(5) Ai candidati sono consegnate due buste di diverso colore per fascia a) e b): una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

(6) Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione, nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione. Il presidente della commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

(7) Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

(8) Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

(9) La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

(10) Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.

(11) Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

(12) La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dall'Azienda speciale unità sanitaria locale scelto tra i propri dipendenti.

Art. 14 (Adempimenti della commissione)

(1) I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

(2) Degli elaborati viene data lettura e valutazione separate per fascia a) e b).

(3) Il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

(4) Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

(5) Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

(6) Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

Art. 15 (Valutazione delle prove d'esame)

(1) Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

(2) Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

(3) La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

Art. 16 (Prova pratica: modalità di svolgimento)

(1) L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto all'articolo 15.

(2) Nei giorni fissati per la prova pratica ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per la fascia a) e b). Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.

(3) La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.

(4) Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

Art. 17 (Prova orale)

(1) L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio minimo previsto dall'articolo 15.

(2) L'esame orale che deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.

Capo III
Graduatoria - Nomina - Decadenza

Art. 18 (Graduatoria)

(1) La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati per fascia a) e b) e per gruppo linguistico. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

(2) La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Azienda speciale unità sanitaria locale per i provvedimenti di cui all'articolo 19.

Art. 19 (Conferimento dei posti)

(1) Il direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

(2) La graduatoria di merito dei candidati per fascia a) e b) e per gruppo linguistico è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

(3) Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati con i requisiti per l'accesso alla fascia a) del gruppo linguistico per il quale è stato bandito il concorso utilmente collocati nella graduatoria di merito.

(4) Esaurite le graduatorie degli idonei di fascia a), i posti disponibili possono essere assegnati agli idonei di fascia b).

(5) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

(6) La graduatoria di merito dei vincitori del concorso di fascia a) unitamente a quelle distinte per fasce e per gruppo linguistico, è approvata con provvedimento del direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale, ed è immediatamente efficace.

(7) Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(8) Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Art. 20 (Adempimenti dei vincitori)

(1) I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Azienda speciale unità sanitaria locale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

  • a)  i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
  • b)  certificato generale del casellario giudiziale;
  • c)  altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

(2) I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, che siano accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra è tenuta a specificare ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.

(3) L'Azienda speciale unità sanitaria locale, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

(4) Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la Azienda speciale unità sanitaria locale, comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

TITOLO II
Norme generali relative alla valutazione dei titoli

Art. 21 (Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo)

(1) Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti o le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti,sono equiparati al servizio di ruolo.

(2) I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Art. 22 (Valutazione attività in base a rapporti convenzionali)

(1) L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo pieno. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

(2) All'attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20 per cento.

Art. 23 (Valutazione servizi e titoli equiparabili)

(1) I servizi e i titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; l'ospedale Galliera di Genova, l'ospedale dell'Ordine Mauriziano; l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede; le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta; di dipartimento, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministro della Sanità delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria, le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta, le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali di ruolo sanitario non inferiore a trecento,sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende speciali unità sanitarie locali secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1979, n. 761.

(2) I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

(3) Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

(4) Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

Art. 24 (Servizio prestato all'estero)

(1) Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e successive modifiche.

(2) Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

TITOLO III
Concorsi di assunzione

Capo I
Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario

Profilo professionale: Medici

Art. 25 (Concorso, per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione)

(1) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia a) sono i seguenti:

  • a)  laurea in medicina e chirurgia;
  • b)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
  • c)  iscrizione all' albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(2) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia b) sono i seguenti:

  • a)  laurea in medicina e chirurgia;
  • b)  iscrizione all' albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Art. 26 (Commissione esaminatrice)

(1) La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale ed è composta da:

  • a)  presidente:
    il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
  • b)  due componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell' articolo 7, commi 2 e 2 bis, ed uno designato dall'Assessore provinciale alla sanità, fra il personale di cui sopra. 7)

(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Azienda speciale unità sanitaria locale appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

7)

La lettera b) è stata sostituita dall'art. 3 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

Art. 27 (Prove d'esame)

(1) Le prove d'esame sono le seguenti:

  • a)  prova scritta:
    relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  • b)  prova pratica:
    • 1)  su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
    • 2)  per le discipline dell' area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
    • 3)  la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
  • c)  prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Art. 28 (Punteggio)

(1) La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  • a)  20 punti per i titoli;
  • b)  80 punti per le prove d' esame.

(2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

  • a)  30 punti per la prova scritta;
  • b)  30 punti per la prova pratica;
  • c)  20 punti per la prova orale.

(3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  • a)  titoli di carriera:         10;
  • b)  titoli accademici e di studio:        3;
  • c)  pubblicazioni e titoli scientifici:      3;
  • d)  curriculum formativo e professionale:      4.

(4) Titoli di carriera:

  • a)  servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 23 e 24:
    • 1)  servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    • 2)  servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    • 3)  servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
    • 4)  servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
  • b)  servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

(5) Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  • b)  specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  • c)  specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  • d)  altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  • e)  altre lauree, oltre quella richiesta per l' ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

(6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

(7) La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

(8) Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 12.

Art. 29 (Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione)

(1) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia a) sono i seguenti:

  • a)  laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all' esercizio della professione di odontoiatra;
  • b)  specializzazione nella disciplina;
  • c)  iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell' ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(2) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia b) sono i seguenti:

  • a)  laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all' esercizio della professione di odontoiatra;
  • b)  iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell' ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(3) La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 30 (Commissione esaminatrice)

(1) La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale ed è composta da:

  • a)  presidente:
    il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
  • b)  due componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell' articolo 7, commi 2 e 2 bis, ed uno designato dall'Assessore provinciale alla sanità, fra il personale di cui sopra. 7)

(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Azienda speciale unità sanitaria locale appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

7)

La lettera b) è stata sostituita dall'art. 3 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

Art. 31 (Prove d'esame)

(1) Le prove d'esame sono le seguenti:

  • a)  prova scritta:
    relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  • b)  prova pratica:
    su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
  • c)  prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Art. 32 (Punteggio)

(1) La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  • a)  20 punti per i titoli;
  • b)  80 per le prove di esame.

(2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

  • a)  30 punti per la prova scritta;
  • b)  30 punti per la prova pratica;
  • c)  20 punti per la prova orale.

(3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  • a)  titoli di carriera:         10;
  • b)  titoli accademici e di studio:        3;
  • c)  pubblicazioni e titoli scientifici:      3;
  • d)  curriculum formativo e professionale:      4.

(4) Titoli di carriera:

  • a)  servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 23 e 24:
    • 1)  nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    • 2)  in altra posizione nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    • 3)  servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
    • 4)  servizio a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
  • b)  servizio di ruolo quale odontoiatra presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

(5) Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  • b)  specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  • c)  specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  • d)  altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  • e)  altre lauree, oltre quella richiesta per l' ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

(6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

(7) Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 12.

Profilo professionale: Farmacisti

Art. 33 (Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale farmacista - Requisiti specifici di ammissione)

(1) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia a) sono i seguenti:

  • a)  laurea in farmacia o laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;
  • b)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
  • c)  iscrizione all' albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

(2) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia b) sono i seguenti:

  • a)  laurea in farmacia o laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;
  • b)  iscrizione all' albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

Art. 34 (Commissione esaminatrice)

(1) La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale ed è composta da:

  • a)  presidente:
    il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
  • b)  due componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell' articolo 7, commi 2 e 2 bis, ed uno designato dall'Assessore provinciale alla sanità, fra il personale di cui sopra. 7)

(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Azienda speciale unità sanitaria locale appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

7)

La lettera b) è stata sostituita dall'art. 3 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

Art. 35 (Prove d'esame)

(1) Le prove d'esame sono le seguenti:

  • a)  prova scritta:
    Svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
  • b)  prova pratica:
    tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
  • c)  prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Art. 36 (Punteggio)

(1) La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  • a)  20 punti per i titoli;
  • b)  80 punti per le prove d' esame.

(2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

  • a)  30 punti per la prova scritta;
  • b)  30 punti per la prova pratica;
  • c)  20 punti per la prova orale.

(3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  • a)  titoli di carriera:         10;
  • b)  titoli accademici e di studio:        3;
  • c)  pubblicazioni e titoli scientifici:      3;
  • d)  curriculum formativo e professionale:      4.

(4) Titoli di carriera:

  • a)  servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 23 e 24:
    • 1)  nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    • 2)  in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    • 3)  servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
  • b)  servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
    • 1)  come direttore, punti 1,00 per anno;
    • 2)  come collaboratore, punti 0,50 per anno;
  • c)  servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

(5) Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  • b)  specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  • c)  specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  • d)  altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  • e)  altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l' ammissione al concorso, comprese tra quelle previste l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

(6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

(7) Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 12.

Profilo professionale: Veterinari

Art. 37 (Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale veterinario - Requisiti specifici di ammissione)

(1) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia a) sono i seguenti:

  • a)  diploma di laurea in medicina veterinaria;
  • b)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
  • c)  iscrizione all' albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(2) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia b) sono i seguenti:

  • a)  diploma di laurea in medicina veterinaria;
  • b)  iscrizione all' albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Art. 38 (Commissione esaminatrice)

(1) La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale ed è composta da:

  • a)  presidente:
    il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
  • b)  due componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell' articolo 7, commi 2 e 2 bis, ed uno designato dall'Assessore provinciale alla sanità, fra il personale di cui sopra. 7)

(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Azienda speciale unità sanitaria locale appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

7)

La lettera b) è stata sostituita dall'art. 3 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

Art. 39 (Prove d'esame)

(1) Le prove d'esame sono le seguenti:

  • a)  prova scritta:
    relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  • b)  prova pratica:
    su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
  • c)  prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Art. 40 (Punteggio)

(1) La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  • a)  20 punti per i titoli;
  • b)  80 punti per le prove d' esame.

(2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

  • a)  30 punti per la prova scritta;
  • b)  30 punti per la prova pratica;
  • c)  20 punti per la prova orale.

(3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  • a)  titoli di carriera:         10;
  • b)  titoli accademici e di studio:       3;
  • c)  pubblicazioni e titoli scientifici:      3;
  • d)  curriculum formativo e professionale:      4.

(4) Titoli di carriera:

  • a)  servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 23 e 24:
    • 1)  nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    • 2)  in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    • 3)  servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
    • 4)  servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
  • b)  servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

(5) Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  • b)  specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  • c)  specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  • d)  altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  • e)  altre lauree, oltre quella richiesta per l' ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

(6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

(7) Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 12.

Profilo professionale: Biologo

Art. 41 (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di biologo - Requisiti specifici di ammissione)

(1) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia a) sono i seguenti:

  • a)  diploma di laurea in scienze biologiche;
  • b)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
  • c)  iscrizione nell' albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

(2) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia b) sono i seguenti:

  • a)  diploma di laurea in scienze biologiche;
  • b)  iscrizione nell' albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Art. 42 (Commissione esaminatrice)

(1) La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale ed è composta da:

  • a)  presidente:
    il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, proposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
  • b)  due componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell' articolo 7, commi 2 e 2 bis, ed uno designato dall'Assessore provinciale alla sanità, fra il personale di cui sopra. 7)

(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Azienda speciale unità sanitaria locale appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

7)

La lettera b) è stata sostituita dall'art. 3 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

Art. 43 (Prove d'esame)

(1) Le prove d'esame sono le seguenti:

  • a)  prova scritta:
    svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  • b)  prova pratica:
    esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
  • c)  prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Art. 44 (Punteggio)

(1) La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  • a)  20 punti per i titoli;
  • b)  80 punti per le prove d' esame.

(2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

  • a)  30 punti per la prova scritta;
  • b)  30 punti per la prova pratica;
  • c)  20 punti per la prova orale.

(3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  • a)  titoli di carriera:         10;
  • b)  titoli accademici e di studio:       3;
  • c)  pubblicazioni e titoli scientifici:      3;
  • d)  curriculum formativo e professionale:      4.

(4) Titoli di carriera:

  • a)  servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 23 e 24:
    • 1)  servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    • 2)  servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    • 3)  servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
  • b)  servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

(5) Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  • b)  specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  • c)  specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  • d)  altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  • e)  altre lauree, oltre quella richiesta per l' ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

(6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

(7) Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 12.

Profilo professionale: Chimico

Art. 45 (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico - Requisiti specifici di ammissione)

(1) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia a) sono i seguenti:

  • a)  diploma di laurea in chimica;
  • b)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
  • c)  iscrizione nell' albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(2) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia b) sono i seguenti:

  • a)  diploma di laurea in chimica;
  • b)  iscrizione nell' albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Art. 46 (Commissione esaminatrice)

(1) La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale ed è composta da:

  • a)  presidente:
    il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
  • b)  due componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell' articolo 7, commi 2 e 2 bis, ed uno designato dall'Assessore provinciale alla sanità, fra il personale di cui sopra. 7)

(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Azienda speciale unità sanitaria locale appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

7)

La lettera b) è stata sostituita dall'art. 3 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

Art. 47 (Prove d'esame)

(1) Le prove d'esame sono le seguenti:

  • a)  prova scritta:
    svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  • b)  prova pratica:
    esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
  • c)  prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Art. 48 (Punteggio)

(1) La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  • a)  20 punti per i titoli;
  • b)  80 punti per le prove d' esame.

(2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

  • a)  30 punti per la prova scritta;
  • b)  30 punti per la prova pratica;
  • c)  20 punti per la prova orale.

(3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  • a)  titoli di carriera:         10;
  • b)  titoli accademici e di studio:        3;
  • c)  pubblicazioni e titoli scientifici:      3;
  • d)  curriculum formativo e professionale:      4.

(4) Titoli di carriera:

  • a)  servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 23 e 24:
    • 1)  nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    • 2)  in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    • 3)  servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
  • b)  servizio di ruolo quale chimico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

(5) Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  • b)  specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  • c)  specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  • d)  altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  • e)  altre lauree, oltre quella richiesta per l' ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

(6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

(7) Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 12.

Profilo professionale: Fisico

Art. 49 (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di fisico - Requisiti specifici di ammissione)

(1) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia a) sono i seguenti:

  • a)  diploma di laurea in fisica;
  • b)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

(2) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia b) sono i seguenti:

  • a)  diploma di laurea in fisica.

Art. 50 (Commissione esaminatrice)

(1) La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale ed è composta da:

  • a)  presidente:
    il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
  • b)  due componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell' articolo 7, commi 2 e 2 bis, ed uno designato dall'Assessore provinciale alla sanità, fra il personale di cui sopra. 7)

(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Azienda speciale unità sanitaria locale appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

7)

La lettera b) è stata sostituita dall'art. 3 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

Art. 51 (Prove d'esame)

(1) Le prove d'esame sono le seguenti:

  • a)  prova scritta:
    svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  • b)  prova pratica:
    esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
  • c)  prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Art. 52 (Punteggio)

(1) La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  • a)  20 punti per i titoli;
  • b)  80 punti per le prove d' esame.

(2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

  • a)  30 punti per la prova scritta;
  • b)  30 punti per la prova pratica;
  • c)  20 punti per la prova orale.

(3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  • a)  titoli di carriera:         10;
  • b)  titoli accademici e di studio:        3;
  • c)  pubblicazioni e titoli scientifici:      3;
  • d)  curriculum formativo e professionale:      4.

(4) Titoli di carriera:

  • a)  servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 23 e 24:
    • 1)  nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    • 2)  in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    • 3)  servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
  • b)  servizio di ruolo quale fisico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

(5) Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  • b)  specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  • c)  specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  • d)  altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  • e)  altre lauree, oltre quella richiesta per l' ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

(6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

(7) Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 12. Nell'ambito del curriculum va valutata l'iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti qualificati con punti 0,250 quale componente del punteggio globale.

Profilo professionale: Psicologo

Art. 53 (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di psicologo - Requisiti specifici di ammissione)

(1) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia a) sono i seguenti:

  • a)  diploma di laurea in psicologia;
  • b)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
  • c)  iscrizione nell' albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

(2) I requisiti specifici di ammissione al concorso per la fascia b) sono i seguenti:

  • a)  diploma di laurea in psicologia;
  • b)  iscrizione nell' albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Art. 54 (Commissione esaminatrice)

(1) La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale ed è composta da:

  • a)  presidente:
    il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
  • b)  due componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell' articolo 7, commi 2 e 2 bis, ed uno designato dall'Assessore provinciale alla sanità, fra il personale di cui sopra. 7)

(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Azienda speciale unità sanitaria locale appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

7)

La lettera b) è stata sostituita dall'art. 3 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

Art. 55 (Prove d'esame)

(1) Le prove d'esame sono le seguenti:

  • a)  prova scritta:
    impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
  • b)  prova pratica:
    esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
  • c)  prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Art. 56 (Punteggio)

(1) La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  • a)  20 punti per i titoli;
  • b)  80 punti per le prove d' esame.

(2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

  • a)  30 punti per la prova scritta;
  • b)  30 punti per la prova pratica;
  • c)  20 punti per la prova orale.

(3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  • a)  titoli di carriera;         10;
  • b)  titoli accademici e di studio:        3;
  • c)  pubblicazioni e titoli scientifici:      3;
  • d)  curriculum formativo e professionale:      4.

(4) Titoli di carriera:

  • a)  servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 23 e 24:
    • 1)  nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    • 2)  in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    • 3)  servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
  • b)  servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

(5) Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  • b)  specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  • c)  specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  • d)  altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  • e)  altre lauree, oltre quella richiesta per l' ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

(6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

(7) Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 12.

Art. 57 (Specializzazioni e servizi equipollenti)

(1) Ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario provinciale.

(2) Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende speciali unità sanitarie locali diverse da quella di appartenenza.

Art. 58 (Discipline con pluralità di accesso)

(1) Possono essere indetti concorsi con accesso riservato a più categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario provinciale.

(2) I concorsi in discipline con accesso riservato a più categorie professionali si svolgono con le modalità previste per lo specifico profilo dell'area di appartenenza. I componenti delle commissioni sono sorteggiati e designati fra tutti i dirigenti delle discipline appartenenti alle diverse categorie interessate; le commissioni sono integrate tramite sorteggio, in modo da assicurare la presenza di un membro per ciascuna categoria professionale. Ove il numero complessivo dei componenti risulti pari è sorteggiato un ulteriore componente fra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali.

Art. 59 (Disposizioni transitorie)

(1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 57, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un quadriennio dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 23 aprile 1998, n. 12, concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario provinciale. Le discipline affini sono individuate dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998. 8)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

8)

L'art. 59 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.G.P. 16 marzo 2000, n. 9.

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ActionAction30/10/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 30.10.1998
ActionAction03/11/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 03.11.1998
ActionAction09/11/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 316 del 09.11.1998
ActionAction11/11/1998 - Contratto collettivo 11 novembre 1998
ActionAction11/11/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 11.11.1998
ActionAction18/11/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 336 del 18.11.1998
ActionAction23/11/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 23.11.1998
ActionAction04/12/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 361 del 04.12.1998
ActionAction04/12/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 363 del 04.12.1998
ActionAction15/12/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 364 del 15.12.1998
ActionAction15/12/1998 - Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 487
ActionAction15/12/1998 - Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 488
ActionAction15/12/1998 - Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 489
ActionAction17/12/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 17.12.1998
ActionAction17/12/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 17.12.1998
ActionAction17/12/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 17.12.1998
ActionAction18/12/1998 - Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionAction18/12/1998 - Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionAction22/12/1998 - Accordo22 dicembre 1998
ActionAction29/12/1998 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 389 del 29.12.1998
ActionAction29/04/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 123 vom 29.04.1998
ActionAction04/05/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 125 vom 04.05.1998
ActionAction27/06/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 27.06.1998
ActionAction28/09/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 275 vom 28.09.1998
ActionAction28/09/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 277 vom 28.09.1998
ActionAction28/09/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 28.09.1998
ActionAction28/09/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998
ActionAction30/10/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 306 vom 30.10.1998
ActionAction05/10/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 05.10.1998
ActionAction11/11/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 328 vom 11.11.1998
ActionAction11/11/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 11.11.1998
ActionAction30/11/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 354 vom 30.11.1998
ActionAction15/12/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 371 vom 15.12.1998
ActionAction15/12/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 366 vom 15.12.1998
ActionAction15/12/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 372 vom 15.12.1998
ActionAction29/12/1998 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 388 vom 29.12.1998
ActionAction20/10/1998 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1998, n. 207/1.5
ActionAction19/01/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 gennaio 1998, n. 1
ActionAction19/01/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 gennaio 1998, n. 2
ActionAction21/01/1998 - LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1
ActionAction21/01/1998 - Legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 2
ActionAction23/02/1998 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5
ActionAction03/03/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 marzo 1998, n. 6
ActionAction10/03/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 marzo 1998, n. 7
ActionAction23/03/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 marzo 1998, n. 8
ActionAction08/04/1998 - LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
ActionAction09/04/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1998, n. 9
ActionAction23/04/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 aprile 1998, n. 11
ActionAction23/04/1998 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1998, n. 12
ActionAction23/04/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 aprile 1998, n. 13
ActionAction06/05/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 maggio 1998, n. 14
ActionAction08/05/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 maggio 1998, n. 15
ActionAction11/05/1998 - Legge provinciale 11 maggio 1998, n. 4
ActionAction09/06/1998 - Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionAction19/06/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 16
ActionAction23/06/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1998, n. 17
ActionAction22/07/1998 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
ActionAction24/07/1998 - Legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7
ActionAction31/07/1998 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1998, n. 20
ActionAction31/07/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 1998, n. 21
ActionAction11/08/1998 - LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
ActionAction11/08/1998 - LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionAction11/08/1998 - LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionAction11/08/1998 - Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 10
ActionAction21/08/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 agosto 1998, n. 22
ActionAction25/08/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 24
ActionAction24/09/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1998, n. 25
ActionAction24/09/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1998, n. 26
ActionAction24/09/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1998, n. 27
ActionAction24/09/1998 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1998, n. 28
ActionAction02/10/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1998, n. 29
ActionAction05/10/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 ottobre 1998, n. 30
ActionAction02/11/1998 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 novembre 1998, n. 32
ActionAction06/11/1998 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33
ActionAction09/11/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1998, n. 34
ActionAction09/11/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1998, n. 35
ActionAction26/11/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 36
ActionAction14/12/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 dicembre 1998, n. 37
ActionAction14/12/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 dicembre 1998, n. 38
ActionAction15/12/1998 - Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 506
ActionAction16/12/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1998, n. 39
ActionAction21/12/1998 - DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
ActionAction28/12/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1998, n. 40
ActionAction29/12/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1998, n. 41
ActionAction14/12/1998 - Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12 —
ActionAction11/08/1998 - Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 
ActionAction23/01/1998 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3 
ActionAction10/02/1998 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
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