In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 31)
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 24 febbraio 1998, n. 9.

Art. 14 (Registrazione delle variazioni)

(1) Ogni variazione della consistenza dei beni immobili è comunicata all'Ufficio provinciale patrimonio utilizzando un'apposita scheda inventariale.

(2) Le Ripartizioni provinciali che ordinano il pagamento riferentesi all'acquisto o all'esproprio ovvero che provvedono alla vendita, permuta o cessione a titolo gratuito di beni immobili, trasmettono immediatamente la scheda inventariale all'Ufficio provinciale patrimonio. Per i beni immobili gestiti dall'Ufficio provinciale patrimonio è inoltrata, unitamente alla suddetta scheda, la documentazione di acquisizione o di cessione quale contratti, delibere, decreti.

(3) In caso di costruzione, ristrutturazione o lavori di manutenzione straordinaria, le Ripartizioni provinciali che ordinano i relativi pagamenti inoltrano annualmente, per ciascun edificio, la scheda inventariale.

(4) Nella scheda devono essere riportati i seguenti dati:

  1. numero della pratica di inventario;
  2. causale della variazione;
  3. ufficio che ha disposto il relativo provvedimento;
  4. titolo di acquisizione o di cessione e controparte;
  5. ubicazione e descrizione;
  6. destinazione d'uso;
  7. dati tavolari;
  8. numero del capitolo di bilancio ed esercizio;
  9. valore.