(1) Ogni variazione della consistenza dei beni immobili è comunicata all'Ufficio provinciale patrimonio utilizzando un'apposita scheda inventariale.
(2) Le Ripartizioni provinciali che ordinano il pagamento riferentesi all'acquisto o all'esproprio ovvero che provvedono alla vendita, permuta o cessione a titolo gratuito di beni immobili, trasmettono immediatamente la scheda inventariale all'Ufficio provinciale patrimonio. Per i beni immobili gestiti dall'Ufficio provinciale patrimonio è inoltrata, unitamente alla suddetta scheda, la documentazione di acquisizione o di cessione quale contratti, delibere, decreti.
(3) In caso di costruzione, ristrutturazione o lavori di manutenzione straordinaria, le Ripartizioni provinciali che ordinano i relativi pagamenti inoltrano annualmente, per ciascun edificio, la scheda inventariale.
(4) Nella scheda devono essere riportati i seguenti dati: