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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 31)
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 febbraio 1998, n. 9.

Art. 11 (Compiti dei consegnatari dei beni immobili)

(1) I consegnatari dei beni immobili:

  1. svolgono la vigilanza sui beni immobili;
  2. curano l'apertura e la chiusura degli edifici secondo le esigenze di servizio, nonché le affissioni o esposizioni di segnaletiche, bandiere e similari;
  3. verificano il regolare svolgimento dei servizi di pulizia;
  4. richiedono l'intervento dei competenti uffici o servizi in caso di emergenza e per lavori di riparazione o manutenzione. Le richieste di lavori devono essere inoltrate alla Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico;
  5. vigilano affinché non venga meno l'uso a fini istituzionali dei beni immobili;
  6. partecipano alle assemblee condominiali;
  7. provvedono all'osservanza ed attivazione delle disposizioni di sicurezza e protezione antincendio nonché di altre disposizioni concernenti la gestione dell'immobile in conformità alle norme vigenti in materia;
  8. controllano e coordinano i compiti dei custodi;
  9. provvedono all'assegnazione e gestione dei posti macchina;
  10. svolgono ulteriori compiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) I consegnatari dei beni immobili comunicano tempestivamente all'Ufficio provinciale patrimonio ogni irregolarità riguardante l'immobile in dotazione. Nel caso di reati i consegnatari provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 8.