(1) Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del patrimonio della Provincia, in attuazione dell'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, di seguito chiamata legge.
(2) Gli enti e le aziende dipendenti dalla Provincia, per le quali in materia di gestione dell'inventario non è prevista un'apposita regolamentazione, nonché tutti coloro che hanno in consegna a qualsiasi titolo beni del patrimonio provinciale osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente regolamento.