(1) In un alpeggio possono essere preparati per essere somministrati, pasti, alimenti e bevande, spuntini, piatti tipici locali, nonché bevande, anche alcolici e superalcolici.
(2) Gli alimenti sono conservati in condizioni di temperatura ed igieniche adeguate, secondo le tradizioni locali.
(3) Il latte crudo deve essere ottenuto da bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi.
(4) Carne fresca, salumi crudi e freschi devono essere igienicamente ineccepibili e conservati e trattati accuratamente.
(5) Il latte crudo da consumarsi in giornata, va conservato al fresco o è raffreddato con acqua corrente.
(6) I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
(7) Le derrate alimentari e le pietanze destinate al consumo personale vanno conservate separatamente da quelle destinate alla somministrazione a terzi.
(8) Per la somministrazione sul posto è ammessa la preparazione di marmellate, confetture e succhi di frutta. Sui relativi contenitori va riportata la data di produzione.