Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.
(1) L'ufficio provinciale Trasporti funiviari:
(2) Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 1, o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o in merito alle quali l'Ufficio provinciale trasporti funiviari abbia espresso parere negativo circa la costruibilità tecnica delle opere proposte, sono respinte.