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In vigore al: 11/09/2012

d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 91)
Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi per il miglioramento del servizio pubblico di trasporto funiviario

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1)

Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.

Art. 4 (Istruttoria)

(1) L'ufficio provinciale Trasporti funiviari:

  • a)  verifica che l' iniziativa oggetto del richiesto contributo sia rispondente alle finalità previste dalla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6;
  • b)  verifica che la documentazione a corredo della domanda sia completa;
  • c)  sulla base del progetto di cui all' articolo 3, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), esprime un parere sulla costruibilità tecnica dell'iniziativa;
  • d)  per gli impianti nuovi determina la spesa ammissibile, secondo quanto stabilito dall' articolo 2, comma 1;
  • e)  per gli interventi diversi da quelli di cui alla lettera d) verifica che la spesa preventivata sia conforme ai criteri di cui all' articolo 2, comma 2.

(2) Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 1, o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o in merito alle quali l'Ufficio provinciale trasporti funiviari abbia espresso parere negativo circa la costruibilità tecnica delle opere proposte, sono respinte.