Pubblicato nel B.U. 15 aprile 1997, n. 18.
(1) L'amministrazione provinciale è autorizzata di comandare, a tempo determinato, personale provinciale anche presso enti ed istituti, operanti in Alto Adige, non aventi scopo di lucro e costituiti prevalentemente da enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse pubblico.
(2) Il comando di cui al comma 1 non può avere durata superiore a quattro anni, salvo proroga. Il comando può comunque essere disdetto, con un preavviso di almeno sei mesi, in ogni momento.
(3) Al comando di cui al comma 1 si applica la disciplina provinciale prevista per il comando di personale provinciale presso altre amministrazioni pubbliche.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.