Pubblicato nel B.U. 17 febbraio 1998, n. 8.
(1) Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, attuato nell'ambito privato con criteri e modi di intervento ispirati a fini sociali, nonché il relativo finanziamento da parte della Giunta provinciale, ai sensi del capo I della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, di seguito chiamata legge.
(2) Il servizio di cui al comma 1 si pone in rapporto di alternatività e di complementarietà con il servizio degli asili nido, nell'ambito dell'aiuto e del sostegno alla famiglia.
(1) L'istituzione ammessa al contributo provinciale di cui all'articolo 2, comma 2 della legge, ha l'obbligo di tenere un elenco aggiornato degli/delle assistenti domiciliari all'infanzia che svolgono la propria attività in collegamento con l'organizzazione.
(2) Copia aggiornata dell'elenco di cui al comma 1 viene semestralmente inviata alla Ripartizione provinciale Servizio sociale, Ufficio famiglia, donna e gioventù.
(1) Ai fini dell'inserimento del nominativo dell'assistente domiciliare all'infanzia nell'elenco di cui all'articolo 2, le istituzioni devono verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
(2) Ai fini del calcolo della superficie minima dell'abitazione dell'assistente domiciliare all'infanzia di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, si tiene conto del numero dei componenti della famiglia quale risulta dallo stato di famiglia o da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
La lettera a) è stata sostituita dall'art. 16 del D.P.P. 7 settembre 2005, n. 43.
La lettera b) è stata sostituita dall'art. 16 del D.P.P. 7 settembre 2005, n. 43.
(1) Il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini in età fra tre mesi e tre anni, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso a tale servizio è consentito anche ai bambini che, dopo il compimento del terzo anno di vita, non frequentino ancora la scuola d'infanzia.
(2) Il numero massimo dei bambini assistititi contemporaneamente da ciascuna o ciascuno assistente, compresi i propri se di età inferiore ai dieci anni, è pari a sei.
(3) Ai fini del calcolo del numero massimo di bambini da assistere contemporaneamente devono comunque essere rispettati i parametri di superficie minima di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.
(4) I bambini assistiti e gli o le assistenti domiciliari all'infanzia devono essere assicurati per responsabilità civile contro terzi.4)
L'art. 4 è stato così sotituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.
(1) Nel caso in cui una coppia assuma l'incarico dell'assistenza domiciliare all'infanzia, il compenso è comunque dovuto una sola volta per la prestazione complessiva.
L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 49 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.
(1) L'assistente domiciliare deve impegnarsi a pulire ed areare regolarmente i locali in cui svolge il servizio, al fine di garantire il massimo grado d'igiene.
(2) L'ambiente in cui si svolge il servizio deve essere accogliente e, per quanto possibile, deve rispondere alle esigenze del bambino.
(3) Le istituzioni sono tenute a verificare periodicamente le condizioni igieniche ed ambientali dei locali nei quali viene svolto il servizio.
(1) I rapporti tra gli/le assistenti domiciliari all'infanzia e le famiglie, oppure tra quest'ultime e l'istituzione dalla quale gli/le assistenti dipendono, sono regolati da un disciplinare d'oneri sottoscritto dalle parti, il quale deve contenere i seguenti elementi:
La lettera d) è stata così sostituita dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.
(1) L'assistente domiciliare all'infanzia non può delegare a terzi lo svolgimento del servizio assunto, né può assistere i bambini in abitazioni o locali chiusi diversi dai propri.
(2) Le modalità relative alle uscite sono da concordare con i genitori e risultano dal disciplinare d'oneri.
(3) L'assistente domiciliare all'infanzia ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'istituzione l'eventuale malattia infettiva dei bambini assistiti o dei propri figli.
(1) Il/la coordinatore/trice ha i seguenti compiti:
(2) Le istituzioni garantiscono la presenza di coordinatori o coordinatrici in ogni zona dove il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia è attivo.7)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 16 del D.P.P. 7 settembre 2005, n. 43.
(1) Le ripartizioni provinciali della formazione professionale di lingua tedesca e italiana curano la formazione e l'aggiornamento dei/delle assistenti domiciliari all'infanzia.
(2) Il corso di formazione ha una durata minima di 450 ore.8)
(3) Il programma di formazione e aggiornamento viene definito di comune accordo tra le due ripartizioni competenti per la formazione professionale e la Ripartizione Servizio sociale, sentito il parere delle istituzioni.
(4) Il corso si conclude con l'esame di diploma. Ai candidati che abbiano superato l'esame, viene rilasciato un diploma di qualifica professionale, ai sensi della normativa vigente in materia di formazione ed addestramento professionale.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 16 del D.P.P. 7 settembre 2005, n. 43.
(1) Ai fini dell'inserimento nell'elenco degli/delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui all'articolo 2, si considera equipollente al diploma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la certificazione di frequenza di un corso di formazione professionale specifico anche se di durata inferiore a 250 ore conclusosi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.